Art. 21 
                      Richiesta di informazioni 
 
  1. La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa'  e
agli enti di  qualsiasi  natura  che  partecipano  al  loro  capitale
l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto  risulta  dal  libro
dei soci, dalle  comunicazioni  ricevute  o  da  altri  dati  a  loro
disposizione. 
  2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere  agli  amministratori
delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle  banche
l'indicazione delle societa' e degli enti controllanti. 
  3. Le societa' fiduciarie che  abbiano  intestato  a  proprio  nome
azioni o quote di societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. 
  4.  Le  notizie  previste  dal  presente  articolo  possono  essere
richieste anche a societa' ed enti stranieri. 
  5.  La  Banca  d'Italia  informa  la  CONSOB  delle  richieste  che
interessano societa' ed enti  con  titoli  negoziati  in  un  mercato
regolamentato.