Art. 21.
  1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 44 (Formazione e lavoro). - 1. Con il regolamento governativo
di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalita'  di
accesso  all'impiego,  di  giovani  da  18  a  32 anni, attraverso un
periodo biennale di formazione e lavoro.
  2. Durante il biennio di  cui  al  comma  1,  i  giovani,  oltre  a
espletare  le  mansioni  pertinenti  alla propria qualifica, dovranno
seguire  appositi  corsi  di  formazione,  di  aggiornamento   e   di
perfezionamento   e   avranno   diritto   a  una  quota  parte  della
retribuzione iniziale della qualifica stessa nella  misura  stabilita
dai contratti collettivi nazionali".