Art. 21. 1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente: "Art. 44 (Formazione e lavoro). - 1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalita' di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. 2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali".