Art. 21. 
             Disposizioni in materia di responsabilita' 
  1. Per gli amministratori  e  per  i  dipendenti  delle  camere  di
commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti  in
materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato. 
  2. L'azione di responsabilita' si prescrive in  cinque  anni  dalla
commissione del fatto. La responsabilita' degli amministratori e  dei
dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere e'  personale
e non si estende agli eredi.