Art. 21. 
 (Trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali) 
  1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano: 
   a) in una societa', secondo i  tipi  previsti  nel  libro  quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio  in  condizioni  di
concorrenza delle operazioni portuali; 
   b) ovvero, in una societa', secondo  i  tipi  previsti  nel  libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, che a sua volta costituisce
rispettivamente, una societa' o una cooperativa  per  l'esercizio  in
condizioni di concorrenza delle operazioni portuali ed una societa' o
una cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in  deroga
all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni
di lavoro. 
  2. Le societa' o le cooperative di cui al comma 1  hanno  l'obbligo
di incorporare tutte le  societa'  o  le  cooperative  costituite  su
iniziativa dei membri delle compagnie o  dei  gruppi  portuali  prima
della data di entrata in vigore  della  presente  legge,  nonche'  di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta  data.  Le
societa' o cooperative costituite dalla societa' di cui al  comma  1,
lettera  b),   debbono   avere   separati   bilanci,   una   distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali. 
  3.  Le  societa'  derivanti  dalla  trasformazione  succedono  alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i  rapporti  patrimoniali  e
finanziari. 
  4. Entro la data di cui al  comma  1,  le  compagnie  ed  i  gruppi
portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in  materia,
alla fusione con compagnie operanti nei  porti  viciniori,  anche  al
fine di costituire, nei  porti  di  maggior  traffico,  un  organismo
societario in grado di svolgere attivita' di impresa.