Art. 21. (Trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali) 1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano: a) in una societa', secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) ovvero, in una societa', secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, che a sua volta costituisce rispettivamente, una societa' o una cooperativa per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali ed una societa' o una cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro. 2. Le societa' o le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' o le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative costituite dalla societa' di cui al comma 1, lettera b), debbono avere separati bilanci, una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 3. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari. 4. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa.