Art. 21. 
             Organi del consiglio scolastico provinciale 
 
  1. Il consiglio scolastico provinciale  elegge  il  presidente,  la
giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale  docente
appartenente  ai  ruoli  provinciali  con  esclusione  del  personale
docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore. 
  2. Il presidente e' eletto a maggioranza  assoluta  dei  componenti
del consiglio nel  suo  seno;  parimenti  vengono  eletti  anche  due
vicepresidenti. Qualora non si raggiunga  nella  prima  votazione  la
maggioranza prescritta, il  presidente  e  il  vice  presidente  sono
eletti a maggioranza relativa dei votanti. 
  3. Le funzioni di segretario del consiglio  scolastico  provinciale
sono attribuite dal  presidente  ad  uno  dei  membri  del  consiglio
stesso. 
  4. La giunta esecutiva e' formata da otto membri e dal provveditore
agli studi, che ne e' presidente; gli otto membri sono eletti nel suo
seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti. 
  5.  Sono  formati  tre  distinti  consigli  di  disciplina  per  il
personale docente della scuola materna,  della  scuola  elementare  e
della scuola media. Ciascun consiglio e' formato  da  quattro  membri
effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito  del  consiglio
scolastico   provinciale,   dalle   corrispondenti   categorie    ivi
rappresentate  come  segue:  uno  effettivo  e   uno   supplente   in
rappresentanza  del  personale  direttivo  e  tre  effettivi  e   tre
supplenti in rappresentanza del  personale  docente,  rispettivamente
della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio  di
disciplina non sia possibile assicurare la presenza  di  uno  o  piu'
appartenenti alle categorie del predetto personale, i  rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale  che  li  sceglie
tra il personale di ruolo in servizio nella provincia. 
  6. I consigli di disciplina sono presieduti dal  provveditore  agli
studi. 
  7. Le funzioni di segretario sono esercitate  da  un  impiegato  di
qualifica  funzionale  non   inferiore   alla   sesta   in   servizio
nell'ufficio scolastico provinciale.