Articolo 21 Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione 1. I segnali di indicazione previsti dagli articoli da 15 a 20 della presente Convenzione sono posti dove le autorita' competenti lo ritengano utile. Gli altri segnali di indicazione sono posti soltanto dove le autorita' competenti lo ritengano indispensabile, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6; in particolare, i segnali da F,2 a F,7 sono posti soltanto sulle strade in cui le possibilita' di riparazione di un veicolo di rifornimento di carburante, di alloggio e di ristoro sono rare. 2. I segnali di indicazione possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale puo' indicare la distanza tra il segnale ed il luogo cosi' segnalato; detta distanza puo' egualmente figurare in basso sul segnale stesso.