(Convenzione - art. 21)
    


                       Articolo 21
      Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
1.      Senza  pregiudizio  delle  disposizioni  del  paragrafo  1
dell'articolo  7,  del paragrafo 9 dell'articolo 11 e del paragrafo 1
dell'articolo 13 della  presente  Convenzione,  quando  esiste  sulla
carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da
segni sulla carreggiata:
a)   se la circolazione dei veicoli e' regolata in detto passaggio
da  segnali  luminosi della circolazione o da un agente preposto alla
circolazione, i conducenti debbono, quando e' loro  vietato  passare,
arrestarsi  prima  di  inoltrarsi  sul  passaggio  e,  quando e' loro
consentito  passare,   non   debbono   intralciare   ne'   disturbare
l'attraversamento dei pedoni che si sono inoltrati sul passaggio e lo
attraversano   nelle   condizioni  previste  dall'articolo  20  della
presente Convenzione; se i  conducenti  svoltano  per  inoltrarsi  in
un'altra  strada  all'entrata  della  quale  si  trova  un  passaggio
pedonale, debbono farlo ad andatura moderata lasciando passare,  fino
ad  arrestarsi  a  tale  scopo,  i  pedoni che si sono inoltrati o si
inoltrano sul passaggio nelle  condizioni  previste  al  paragrafo  6
dell'articolo 20 della presente Convenzione;
b)      se  la  circolazione  dei veicoli non e' regolata in detto
passaggio a livello ne' da segnali luminosi della  circolazione,  ne'
da  un  agente  preposto  alla  circolazione,  i  conducenti  debbono
avvicinarsi a tale passaggio ad  andatura  sufficientemente  moderata
per non metter in pericolo i pedoni che vi si sono inoltrati o che vi
si inoltrano; se necessario, essi debbono fermarsi per farli passare.
2.         I   conducenti   che  intendono  sorpassare,  dal  lato
corrispondente al senso della circolazione, un veicolo  di  trasporto
pubblico  ad  una fermata segnalata come tale debbono ridurre la loro
velocita' e se necessario fermarsi per permettere ai  viaggiatori  di
salire su detto veicolo o di discenderne.
3.  Nessuna  disposizione del presente articolo sara' interpretata
come  un  impedimento  per  le  Parti  contraenti  o  le  loro  parti
costitutive:
ad  obbligare  i  conducenti dei veicoli a fermarsi ogni volta che
dei pedoni si sono inoltrati  o  si  inoltrano  su  di  un  passaggio
pedonale  segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata
nelle   condizioni   previste   nell'articolo   20   della   presente
Convenzione,  oppure  a  vietar  loro  di impedire o di disturbare il
passaggio   dei   pedoni   che   attraversano   la   carreggiata   ad
un'intersezione o nelle immediate vicinanze di un'intersezione, anche
se  non vi e' in quel punto un passaggio pedonale segnalato come tale
o delimitato da segni sulla carreggiata.