Articolo 21 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, del paragrafo 9 dell'articolo 11 e del paragrafo 1 dell'articolo 13 della presente Convenzione, quando esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata: a) se la circolazione dei veicoli e' regolata in detto passaggio da segnali luminosi della circolazione o da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono, quando e' loro vietato passare, arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio e, quando e' loro consentito passare, non debbono intralciare ne' disturbare l'attraversamento dei pedoni che si sono inoltrati sul passaggio e lo attraversano nelle condizioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione; se i conducenti svoltano per inoltrarsi in un'altra strada all'entrata della quale si trova un passaggio pedonale, debbono farlo ad andatura moderata lasciando passare, fino ad arrestarsi a tale scopo, i pedoni che si sono inoltrati o si inoltrano sul passaggio nelle condizioni previste al paragrafo 6 dell'articolo 20 della presente Convenzione; b) se la circolazione dei veicoli non e' regolata in detto passaggio a livello ne' da segnali luminosi della circolazione, ne' da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono avvicinarsi a tale passaggio ad andatura sufficientemente moderata per non metter in pericolo i pedoni che vi si sono inoltrati o che vi si inoltrano; se necessario, essi debbono fermarsi per farli passare. 2. I conducenti che intendono sorpassare, dal lato corrispondente al senso della circolazione, un veicolo di trasporto pubblico ad una fermata segnalata come tale debbono ridurre la loro velocita' e se necessario fermarsi per permettere ai viaggiatori di salire su detto veicolo o di discenderne. 3. Nessuna disposizione del presente articolo sara' interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive: ad obbligare i conducenti dei veicoli a fermarsi ogni volta che dei pedoni si sono inoltrati o si inoltrano su di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata nelle condizioni previste nell'articolo 20 della presente Convenzione, oppure a vietar loro di impedire o di disturbare il passaggio dei pedoni che attraversano la carreggiata ad un'intersezione o nelle immediate vicinanze di un'intersezione, anche se non vi e' in quel punto un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata.