Art. 21.
                    Amministrazione straordinaria
  1.  L'autorita'  di  Governo  competente  in materia di spettacolo,
anche   su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  puo'  disporre  lo
scioglimento   del  consiglio  di  amministrazione  della  fondazione
quando:
    a)  risultano  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione, ovvero
gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative, amministrative o
statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione;
    b)  il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per
cento  del  patrimonio  per  due  esercizi  consecutivi,  ovvero sono
previste  perdite del patrimonio di analoga gravita'. Per i primi due
esercizi  successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al
50 per cento.
  2.  Con  il  decreto  di  scioglimento  vengono nominati uno o piu'
commissari   straordinari,  viene  determinata  la  durata  del  loro
incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso loro
spettante.  I  commissari  straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
  3.   I  commissari  straordinari  provvedono  alla  gestione  della
fondazione;  ad  accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere
le  soluzioni  utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono
motivatamente proporre la liquidazione.
  4.   I   commissari   straordinari,   ricorrendone  i  presupposti,
promuovono   la  dichiarazione  di  decadenza  dai  diritti  e  dalle
prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
  5.  Spetta  ai  commissari  straordinari l'esercizio dell'azione di
responsabilita'  contro  i  componenti  del  disciolto  consiglio  di
amministrazione,  previa  autorizzazione  dell'autorita'  di  Governo
competente in materia di spettacolo.