Art. 21. Amministrazione straordinaria 1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando: a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione. 3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. 4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.