Art. 21. Verifiche 1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformita' degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alter-native. 2. Spetta all'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformita'; l'eventuale attestazione di non conformita' del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Nota all'art. 21: - Il testo del comma 5 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il seguente: "5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne da' atto in sede di approvazione del progetto".