Art. 21.
                              Verifiche
 
 1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere  di  cui
al  presente  regolamento, la dichiarazione del professionista che ha
progettato l'opera attestante la  conformita'  degli  elaborati  alle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  stesso  e  che  illustra e
giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alter-native.
 2. Spetta all'amministrazione cui e'  demandata  l'approvazione  del
progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformita'; l'eventuale
attestazione   di   non   conformita'   del  progetto  o  il  mancato
accoglimento di eventuali deroghe o  soluzioni  tecniche  alternative
devono essere motivati.
 
          Nota all'art. 21:
            -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  24  della legge 5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate), e'  il  seguente:  "5.  Nel  caso  di  opere
          pubbliche,  fermi  restando  il divieto di finanziamento di
          cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n.
          41,  e  l'obbligo  della  dichiarazione  del   progettista,
          l'accertamento  di  conformita'  alla  normativa vigente in
          materia  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche
          spetta  all'amministrazione  competente, che ne da' atto in
          sede di approvazione del progetto".