Art. 21 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano) 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano e' calcolata ai sensi dell'articolo 19. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalita' di versamento delle aliquote in conformita' alle norme del presente decreto. 3. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di piu' regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 20.