Art. 21
 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle
               province autonome di Trento e Bolzano)
   1.  Per  le  produzioni  ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997,
l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata
nel  territorio  delle  regioni  a  statuto speciale o delle province
autonome di Trento e Bolzano e' calcolata ai sensi dell'articolo 19.
   2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  Bolzano  disciplinano le modalita' di versamento delle aliquote in
conformita' alle norme del presente decreto.
   3.  Nel  caso  di  concessione  ricadente  nel  territorio di piu'
regioni  o  province autonome, si applicano i criteri di ripartizione
di cui al comma 2 dell'articolo 20.