Art. 21.

  1.  Per  l'esame  delle domande di autorizzazione all'immissione in
commercio   e   per  le  domande  di  modifica  e  di  rinnovo  delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n. 119, da ultimo modificato dal presente decreto, sono dovute
al Ministero della sanita' tariffe di importo pari ad un decimo degli
importi  stabiliti  dall'articolo  5 del Regolamento (CE) 297/95, del
Consiglio, del 10 febbraio 1995, e successivi aggiornamenti calcolate
al  tasso  ufficiale  di  cambio  dell'ECU del giorno del versamento.
L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.
  2.  Il  Ministro della sanita', con proprio decreto, ridefinisce le
tariffe  in vigore dovute per la valutazione delle domande relative a
medicinali diverse da quelle previste al comma 1.
  3.  Le  somme  derivanti  dalle  tariffe  di cui al comma 1 vengono
acquisite  al  capo  XX  -  capitolo 3629 - dello stato di previsione
dell'Entrata  e  assoggettate allo stesso regime delle tariffe di cui
all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
 
          Nota all'art. 21:
          - Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio  1992,  n.  119,
          vedi note alle premesse.
          -  Il  regolamento  (CE)  n.  297/95  del  Consiglio del 10
          febbraio 1995 concernente i diritti  spettanti  all'Agenzia
          europea  di  valutazione  dei  medicinali  e' pubblicata in
          G.U.C.E. numero L 35 del 15 febbraio 1995.