(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                          Entrata in vigore 
Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti
avranno ottemperato ai loro obblighi  costituzionali,  la  qual  cosa
sara' notificata  all'altra  Parte  Contraente  attraverso  i  canali
diplomatici, a condizione che la data di entrata  in  vigore  sia  la
data dell'ultima notifica. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto in due copie, a Roma il  giorno  2  maggio  1995  nelle  lingue
inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente  fede.
In caso di divergenze di attuazione, interpretazione  o  applicazione
prevarra' il testo inglese. 
    

Per il Governo della                                  Per il Governo
Repubblica Italiana                                   di Ukraina


    

              Parte di provvedimento in formato grafico