ARTICOLO 21 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sara' notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in due copie, a Roma il giorno 2 maggio 1995 nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana di Ukraina Parte di provvedimento in formato grafico