Art. 21.
              Disposizioni per il recupero d'imponibile
   Regime dell'imposizione sostitutiva dei redditi di fonte estera
  1. Dopo  l'articolo 16 del  testo unico delle imposte  sui redditi,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
1986, n.  917, e successive modificazioni,  concernente la disciplina
della  tassazione  separata, e' inserito  il seguente: "Art. 16-  bis
(Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) -1.
  I redditi  di capitale  corrisposti da  soggetti non   residenti  a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a titolo  di imposta sono  soggetti ad imposizione  sostitutiva delle
imposte sui  redditi con la  stessa aliquota della ritenuta  a titolo
d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime
di  imposizione  sostitutiva  ed  in  tal  caso  compete  il  credito
d'imposta  per   i  redditi   prodotti  all'estero.   Si  considerano
corrisposti da  soggetti non residenti  anche gli interessi  ed altri
proventi delle obbligazioni e degli  altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601,  nonche'  di  quelli   con  regime  fiscale  equiparato,  emessi
all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".
                         Periodo di imposta
  2. La  disposizione del comma 1  si applica ai redditi  di capitale
percepiti nel  periodo d'imposta in  corso alla data del  31 dicembre
1997.
         Non imponibilita' delle plusvalenze da risarcimento
                         per perdita di beni
  3. Nell'articolo  54, comma  1, del testo  unico delle  imposte sui
redditi,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, la  lettera c) e'
abrogata.
         Modifiche in tema di valutazione del costo dei beni
                di impresa e di sopravvenienze attive
  4. Al testo unico delle  imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni,  sono apportate le  seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 76, comma 1:
  1) alla lettera a), contenente  disposizioni per la valutazione del
costo  dei   beni  dell'impresa,   le  parole:  "e   degli  eventuali
contributi" sono soppresse;
    2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  "c) il costo  dei beni rivalutati non si  intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di  quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito";
  b) nell'articolo  55, comma  3, la lettera  b) e'  sostituita dalla
seguente:
  "b)  i proventi  in  denaro  o in  natura  conseguiti  a titolo  di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal  tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono  a formare il reddito  nell'esercizio in cui
sono stati incassati  o in quote costanti nell'esercizio  in cui sono
stati incassati e  nei successivi ma non oltre il  quarto. Sono fatte
salve  le agevolazioni  connesse alla  realizzazione di  investimenti
produttivi  concesse  nei territori  montani  di  cui alla  legge  31
gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico
delle leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978,  n.  218,  per  la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi  o liberalita'  i finanziamenti  erogati dallo
Stato   per   la   costruzione,   ristrutturazione   e   manutenzione
straordinaria  ed  ordinaria  di immobili  di  edilizia  residenziale
pubblica  concessi  agli  Istituti  autonomi per  le  case  popolari,
comunque denominati".
                         Periodo di imposta
  5. La disposizione  di cui al comma  3 e quelle di cui  al comma 4,
lettera a), n.  2), hanno effetto a decorrere dal  periodo di imposta
in  corso alla  data del  31 dicembre  1997.
     Modifiche  al regime  di ammortamento dei beni immateriali
  6.  All'articolo 68  del  testo unico  delle  imposte sui  redditi,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
1986, n. 917, e  successive modificazioni, concernente l'ammortamento
dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma  1, le parole "dei marchi d'impresa  e" sono soppresse;
dopo le  parole: "un terzo del  costo" sono inserite le  seguenti: ";
quelle  relative al  costo dei  marchi d'impresa  sono deducibili  in
misura non superiore ad un decimo del costo.";
  b) al  comma 3, la  parola: "quinto" e' sostituita  dalla seguente:
"decimo".
                         Periodo di imposta
  7. Le disposizioni del comma  6 hanno effetto dal periodo d'imposta
in corso  alla data di entrata  in vigore della presente  legge anche
per le quote  di ammortamento relative ai  beni immateriali acquisiti
nel corso di periodi d'imposta precedenti.
                         Periodo di imposta
  8. Le  disposizioni del  comma 4,  lettere a), n.  1), e  b), hanno
effetto  dal   periodo  d'imposta  in   corso  al  1   gennaio  1998.
            Compensazione dell'aumento del carico fiscale
  9.  Al  fine di  compensare  gli  effetti dell'aumento  del  carico
fiscale derivante dall'applicazione  dei commi da 4 a  8 del presente
articolo e limitatamente alle quote  erogate a partire dal periodo di
imposta decorrente dal 1  gennaio 1998, le amministrazioni competenti
sono  autorizzate,  entro  i  limiti delle  risorse  disponibili,  ad
integrare le quote  delle agevolazioni concesse fino al  1997 in base
alle disposizioni  vigenti in  materia di agevolazioni  che prevedono
erogazioni di  quote ripartite  in piu' esercizi.
           Reddito imponibile per le societa' cooperative
  10.  Ai  fini dell'applicazione  dell'articolo  12  della legge  16
dicembre 1977, n.  904, non concorrono altresi' a  formare il reddito
imponibile delle societa' cooperative e  loro consorzi le imposte sui
redditi riferibili alle variazioni  effettuate ai sensi dell'articolo
52 del testo  unico delle imposte sui redditi,  approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, diverse da  quelle riconosciute dalle leggi
speciali  per la  cooperazione.  La disposizione  di  cui al  periodo
precedente e'  applicabile solo  se determina un  utile o  un maggior
utile  da destinare  alle riserve  indivisibili. La  disposizione del
presente comma  si applica dal  periodo d'imposta in corso  alla data
del 31 dicembre 1997.
     Modifiche in tema di accertamento delle imposte sui redditi
  11. Al decreto  del presidente della Repubblica  29 settembre 1973,
n. 600, e successive  modificazioni, riguardante l'accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) nell'articolo 23,  in materia di ritenuta sui  redditi di lavoro
dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314:
  1) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole," sono inserite le
seguenti:  "le  persone fisiche  che  esercitano  arti e  professioni
nonche' il condominio quale sostituto d'imposta,";
     2) il comma 5 e' abrogato:
  b) nell'articolo 25, concernente le  ritenute sui redditi da lavoro
autonomo e su altri redditi:
  1) al primo  comma le parole: "19 per cento"  sono sostituite dalle
seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma dopo il primo periodo e'
inserito il seguente:  "La predetta ritenuta deve  essere operata dal
condominio  quale sostituto  d'imposta anche  sui compensi  percepiti
dall'amministratore di condominio.";
  2) al secondo comma le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "30 per cento";
  c)  nell'articolo 25-   bis,  primo comma, relativo alla ritenuta a
titolo di  acconto sulle  provvigioni per   prestazioni inerenti    a
rapporti  di  commissione,  agenzia, mediazione,  rappresentanza,  di
commercio  e procacciamento  di  affari, le  parole:  "del dieci  per
cento" sono soppresse, ed e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'aliquota della  suddetta ritenuta si applica  nella misura fissata
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.";
  d)  nell'articolo  28, secondo  comma,  concernente  la ritenuta  a
titolo  di acconto  sui  compensi per  avviamento  commerciale e  sui
contributi  degli  enti  pubblici,  le  parole:  "e  gli  altri  enti
pubblici" sono sostituite dalle seguenti:  ", gli altri enti pubblici
e privati";
  e) all'articolo  32, primo comma,  relativo ai poteri  degli uffici
delle imposte per l'adempimento dei  compiti di accertamento, dopo il
numero 8-bis)  e' aggiunto il seguente:
  "8-ter) richiedere agli amministratori  di condominio negli edifici
dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale".
                     Ritenuta sulle provvigioni
  12.  Per  l'anno  1998,  la  ritenuta di cui all'articolo 25-  bis,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come modificato dal  comma 11, lettera c), del presente
articolo, e' stabilita nella misura del  19 per cento.
    Aumento al 20% della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo
  13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n.
42, recante  disposizioni correttive  e di  coordinamento sistematico
formale, di  attuazione e transitorie  relative al testo  unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica  22  dicembre 1986,  n.  917,  all'articolo 33,  comma  4,
lettera  a),  concernente  la  ritenuta   a  titolo  di  acconto  per
prestazioni di  lavoro autonomo, le  parole: "del 18 per  cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 20 per  cento" e le parole da: "per i
redditi di  cui alla lettera  g)" fino  alla fine della  lettera sono
sostituite dalle seguenti:  "per i redditi di cui alla  lettera g) la
ritenuta e' operata sulla parte  imponibile del loro ammontare. Nelle
ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25
l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;".
          Comunicazione degli amministratori di condominio
  14. Al decreto  del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,
n.  605, riguardante  la  disciplina dell'anagrafe  tributaria e  del
codice  fiscale  dei  contribuenti,  all'articolo  7,  relativo  alle
comunicazioni che  devono essere effettuate  all'anagrafe tributaria,
dopo il comma ottavo e'  inserito il seguente: "Gli amministratori di
condominio negli  edifici devono comunicare  annualmente all'anagrafe
tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e
i  dati  identificativi  dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
Ministro delle finanze sono stabiliti  il contenuto, le modalita' e i
termini delle  comunicazioni".
        Ritenute alla  fonte anche in  caso di pagamento con
                      pignoramento presso terzi
  15. Le disposizioni in materia  di ritenute alla fonte previste nel
titolo III del  decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre
1973 n. 600 e successive  modificazioni, nonche' l'articolo 11, commi
5, 6, 7 e  9 della legge 30 dicembre 1991,  n. 413, devono intendersi
applicabili anche nel caso in  cui il pagamento sia eseguito mediante
pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione,
qualora il credito sia riferito a  somme per le quali, ai sensi delle
predette disposizioni,  deve essere operata una  ritenuta alla fonte.
                Modifiche ai regimi speciali dell'IVA
  16. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n. 633, relativo  ai regimi speciali  dell'imposta sul
valore aggiunto, come modificato  dal decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al settimo comma, sono soppresse le parole: "e non ferrosi";
  b)  nell'ottavo  comma  dopo  le parole:  "per  le  cessioni"  sono
inserite le  seguenti: "di rottami,  cascami e avanzi di  metalli non
ferrosi e dei relativi lavori,";
     c) il nono comma e' sostituito dal seguente:
  "Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi
considerati,  sotto  la  responsabilita'  del  cedente  e  sempreche'
nell'anno  solare  precedente  l'ammontare  delle  relative  cessioni
effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia
stato superiore a due miliardi di lire.";
     d) il decimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I raccoglitori ed  i rivenditori dei beni di cui  al settimo comma
sono esonerati dagli  obblighi di cui al titolo II,  tranne quello di
numerare e  conservare, ai  sensi dell'articolo 39,  le fatture  e le
bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche'
le  fatture relative  alle cessioni  effettuate, all'emissione  delle
quali   deve  provvedere   il   cessionario  che   acquista  i   beni
nell'esercizio  dell'impresa,   e  sono   esonerati  da   ogni  altro
adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la
successiva  rivendita  se  hanno   realizzato  un  volume  di  affari
superiore a 150  milioni di lire nell'anno  precedente possono optare
per  l'applicazione dell'IVA  nei  modi  ordinari dandone  preventiva
comunicazione  all'ufficio nella  dichiarazione relativa  al suddetto
anno.  Unitamente  all'opzione  deve  essere  presentata  all'ufficio
dell'imposta sul  valore aggiunto  una garanzia,  nelle forme  di cui
all'articolo 25, comma  4, del decreto legislativo 9  luglio 1997, n.
241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture
emesse nel corso dell'anno. I  raccoglitori e i rivenditori dotati di
sede fissa,  che effettuano sia  cessioni di  beni di cui  al settimo
comma  che cessioni  di beni  di cui  all'ottavo comma,  applicano le
disposizioni di cui all'ottavo  comma. Nei confronti dei raccoglitori
e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede
fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".
                             Decorrenza
  17. Le  disposizioni del comma  16 si  applicano a decorrere  dal 1
gennaio  1998.
               Modifiche  al  regime dell'imposta  di
registro sui contratti di locazione
  18.  Al testo  unico  delle disposizioni  concernenti l'imposta  di
registro, approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 26
aprile 1986,  n. 131, e  successive modificazioni, sono  apportate le
seguenti modificazioni: a) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   17    (Cessioni, risoluzioni  e proroghe  anche tacite  dei
contratti  di locazione  e  di affitto   di beni   immobili).   -  1.
L'imposta dovuta  per la registrazione  dei contratti di  locazione e
affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche'
per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e'
liquidata  dalle  parti  contraenti  ed assolta  entro  venti  giorni
mediante  versamento del  relativo  importo presso  uno dei  soggetti
incaricati della  riscossione, ai  sensi dell'articolo 4  del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  2.  L'attestato   di  versamento   relativo  alle   cessioni,  alle
risoluzioni e  alle proroghe  deve essere presentato  all'ufficio del
registro  presso cui  e' stato  registrato il  contratto entro  venti
giorni dal pagamento.
  3. Per i  contratti di locazione e sublocazione  di immobili urbani
di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo
pattuito  per  l'intera  durata   del  contratto  ovvero  annualmente
sull'ammontare  del  canone  relativo  a ciascun  anno.  In  caso  di
risoluzione  anticipata   del  contratto   il  contribuente   che  ha
corrisposto l'imposta sul corrispettivo  pattuito per l'intera durata
del  contratto  ha diritto  al  rimborso  del tributo  relativo  alle
annualita'  successive a  quella  in corso.  L'imposta relativa  alle
annualita' successive  alla prima,  anche conseguenti a  proroghe del
contratto comunque disposte, deve essere  versata con le modalita' di
cui al comma 1.";
  b)  nell'articolo 31,  al comma  1, dopo  la parola:  "ceduto" sono
aggiunte  le  seguenti: ",  con  esclusione  della cessione  prevista
dall'articolo 5 della parte I della tariffa.";
  c) nell'articolo 35, al comma  2, sono aggiunte le seguenti parole:
"Qualora  l'imposta sia  stata  corrisposta per  l'intera durata  del
contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone
hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile
in caso di proroga del contratto.";
  d)  nell'articolo  5  della  tariffa, parte  I,  sono  aggiunte  le
seguenti note:
   "NOTE:
  I) Per i  contratti di locazione e sublocazione  di immobili urbani
di durata pluriennale, l'imposta,  se corrisposta per l'intera durata
del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso
di interesse legale  moltiplicato per il numero  delle annualita'; la
cessione senza  corrispettivo degli stessi contratti  e' assoggettata
all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
  II) In ogni  caso l'ammontare dell'imposta, per le  locazioni e gli
affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa
di lire 100.000";
     e) nella tariffa, parte II:
  1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate" sono
inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui all'articolo
5 della tariffa, parte I";
   2) l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2-bis.   - Locazioni ed affitti di immobili, non formati per
atto pubblico  o   scrittura privata   autenticata   di durata    non
superiore a trenta giorni complessivi nell'anno".
                            Applicazione
  19. Le  disposizioni del comma  18 si applicano agli  atti pubblici
formati, alle  scritture private  autenticate nonche'  alle scritture
private   non  autenticate   e   alle  denunce   presentate  per   la
registrazione  a decorrere  dalla  data di  entrata  in vigore  della
presente legge  nonche' alle  proroghe anche tacite  intervenute alla
predetta  data.  Per i  contratti  di  locazione non  registrati  con
corrispettivo annuo non superiore  a lire 2.500.000, la registrazione
deve essere richiesta entro  venti giorni dall'inizio dell'annualita'
successiva  a  quella  in  corso. Per  i  contratti  gia'  registrati
l'imposta relativa alle annualita'  successive alla prima deve essere
versata con le modalita' di cui all'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  come
sostituito  dal  comma 18,  lettera a).
           Dati sui  contratti  di locazione da registrare
  20.  Con  decreto  dirigenziale possono  essere  previste  apposite
procedure   che  consentano   l'acquisizione   telematica  dei   dati
concernenti i  contratti di  locazione da sottoporre  a registrazione
nonche'  l'esecuzione delle  relative  formalita'.
        Registrazione  dei contratti bancari in forma scritta
  21. All'articolo 1  della tariffa, parte II, del  testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, e' aggiunta
la seguente nota:
  "NOTA: I contratti relativi alle  operazioni e ai servizi bancari e
finanziari e  al credito al  consumo, per i  quali il titolo  VI, del
decreto legislativo  1 settembre  1993, n. 385,  prescrive a  pena di
nullita' la forma scritta, sono  assoggettati a registrazione solo in
caso d'uso".
                  Sanzioni per omesse impugnazioni
  22. Il comma  2 dell'articolo 15 del decreto  legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e sostituito dal seguente:
  " 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5,
ultimo periodo,  e 8,  commi 2  e 3. Con  decreto del  Ministro delle
finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di  versamento  delle  somme
dovute".
     Decorrenza  del  trattamento tributario  delle  plusvalenze
                  sulle cessioni di partecipazione
  23.  La   disposizione  prevista  all'articolo  4,   comma  2,  del
decreto-legge   29   settembre   1997,  n.   328,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre  1997, n. 410, si applica alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.
                               Art. 21
 
           Note all'art. 21:
            - Il D.P.R. 22 dicembre 1986,  n. 917 reca: "Approvazione
          del testo unico delle imposte sui redditi".
            -  Si  riporta il  testo dell'articolo  54, comma  1, del
          D.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917,  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "Art.   54    (Plusvalenze  patrimoniali).      -  1.  Le
          plusvalenze dei beni relativi   all'impresa,  diversi    da
          quelli   indicati nel  comma 1 dell'articolo 53, concorrono
          a formare il reddito:
            a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
            b)  se sono  realizzate mediante  il risarcimento,  anche
          in  forma assicurativa, per la perdita o il  danneggiamento
          dei beni;
           c) (Abrogata);
            d) se  i beni  vengono destinati al  consumo personale  o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa".
            2-6.  (Omissis)".
            - Si  riporta il testo  dell'articolo 76,  comma 1, della
          legge 22 dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "Art.  76   (Norme  generali  sulle valutazioni).  -   1.
          Agli  effetti  delle  norme  del  presente   capo che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
            a) il   costo  e'  assunto  al    lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte;
            b)  si   comprendono nel costo  anche gli oneri accessori
          di diretta imputazione,  esclusi  gli interessi  passivi  e
          le spese  generali.  Tuttavia  per  i  beni   materiali  ed
          immateriali  strumentali  per l'esercizio dell'impresa   si
          comprendono    nel  costo,  fino    al momento della   loro
          entrata  in  funzione e  per   la   quota   ragionevolmente
          imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi
          alla  loro  fabbricazione, interna o presso  terzi, nonche'
          gli interessi passivi sui prestiti  contratti per  la  loro
          acquisizione, a  condizione che siano imputati nel bilancio
          ad  incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
          si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i  costi
          diversi da quelli direttamente  imputabili al prodotto; per
          gli  immobili alla   cui produzione e' diretta  l'attivita'
          dell'impresa si comprendono  nel    costo  gli    interessi
          passivi  sui   prestiti contratti per la loro costruzione o
          ristrutturazione:
            c) il    costo  dei  beni    rivalutati  non  si  intende
          comprensivo  delle  plusvalenze  iscritte  ad esclusione di
          quelle che per  disposizione  di  legge  non  concorrono  a
          formare il reddito;
              cbis)      per    i   titoli   a   reddito fisso,   che
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie  e sono iscritti
          come  tali in bilancio, la differenza positiva  o  negativa
          tra  il  costo d'acquisto e il valore di  rimborso concorre
          a  formare    il    reddito  per    la  quota      maturata
          nell'esercizio.
           (Omissis)".
            -  Si  riporta il  testo dell'articolo  55, comma  3, del
          D.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917,  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "Art. 55. - 1-2  (Omissis).
             3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
            a)  le indennita'  conseguite a  titolo di  risarcimento,
          anche    in forma   assicurativa,   di danni   diversi   da
          quelli  considerati     alla  lettera  d)   del   comma   1
          dell'articolo   53   e   alla   lettera   b)  del  comma  1
          dell'articolo 54;
             b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a  titolo
          di
           contributo  o  di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle
           lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per
           l'acquisto  di  beni  ammortizzabili indipendentemente dal
          tipo di
           finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare
          il
           reddito nell'esercizio in cui sono stati  incassati  o  in
          quote
           costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei
           successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le
           agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti
           produttivi  concesse  nei  territori  montani  di cui alla
          legge 31
           gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi  del
          testo
           unico   delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
          approvato
           con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,
          n.
           218,   per   la   decorrenza  prevista  al  momento  della
          concessione
           delle stesse. Non si considerano contributo liberalita' i
           finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione,
           ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
          di
           immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
           Istituti  autonomi  per   le   case   popolari,   comunque
          denominati.
            4.-6.  (Omissis)".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 68 del D.P.R. 22
          dicembre 1986,  n.  917,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art.  68    (Ammortamento di beni immateriali). -  1. Le
          quote di ammortamento   del   costo   dei     diritti    di
          utilizzazione    di    opere dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali, dei    processi,    formule    e  informazioni
          relativi    ad  esperienze acquisite in  campo industriale,
          commerciale o scientifico  sono deducibili in misura    non
          superiore a un terzo  del costo;  quelle relative al  costo
          dei    marchi  d'impresa  sono  deducibili  in  misura  non
          superiore ad un decimo del costo.
           2. (Omissis).
            3.  Le quote  di  ammortamento del  valore  di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un decimo del valore stesso.
             4.  (Omissis)  ".
            -  Si riporta  il testo   dell'articolo 12   della  legge
          16 dicembre 1977, n 904:
            "Art.    12.  -    Fermo restando   quanto   disposto nel
          titolo III  del decreto del   Presidente  della  Repubblica
          29  settembre  1973  n   601, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  non  concorrono   a   formare   il   reddito
          imponibile  delle societa' cooperative  e dei loro consorzi
          le somme   destinate    alle  riserve    indivisibili,    a
          condizione   che      sia  esclusa  la     possibilita'  di
          distribuirle   tra i soci   sotto  qualsiasi  forma,    sia
          durante    la   vita    dell'ente  che  all'atto   del  suo
          scioglimento".
            - Si riporta il testo  dell'articolo  52  del  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n 917:
            "Art.  52    (Determinazione del  reddito di  impresa). -
          1. Il reddito   d'impresa,      salvo    quanto    disposto
          nell'articolo     79  e' determinato apportando all'utile o
          alla  perdita  risultante  dal  conto  economico,  relativo
          all'esercizio chiuso nel periodo  di imposta, le variazioni
          in   aumento o in diminuzione  conseguenti all'applicazione
          dei  criteri stabiliti  nelle  successive  disposizioni del
          presente testo unico.
            2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una  perdita,
          questa,  al netto  dei  proventi  esenti  dall'imposta  per
          la  parte   del   loro ammontare che  eccede  i  componenti
          negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi
          5  e  5-bis,    e'  computata  in  diminuzione  del reddito
          complessivo a norma dell'articolo 8".
            - Si riporta  il testo dell'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica   29 settembre  1973, n.  600,
          come  modificato dalla presente legge:
            "Art. 23   (Ritenute sui redditi  di lavoro  dipendente).
          -    1.  Gli enti e le societa' indicati  nell'articolo 87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni  indicate
          nell'articolo  5 del  predetto  testo  unico e  le  persone
          fisiche   che  esercitano  imprese  commerciali,  ai  sensi
          dell'articolo 51 del  citato    testo  unico,  o    imprese
          agricole,  le  persone    fisiche  che  esercitano arti   e
          professioni  nonche'  il     condominio   quale   sostituto
          d'imposta,  i  quali   corrispondono somme e valori  di cui
          all'articolo 48 dello  stesso testo unico,  devono  operare
          all'atto  del pagamento una  ritenuta a  titolo  di acconto
          dell'imposta    sul  reddito   delle persone fisiche dovuta
          dai percipienti, con obbligo  di rivalsa. Nel caso in   cui
          la    ritenuta da   operare sui  predetti valori  non trovi
          capienza, in tutto  o in parte, sui contestuali   pagamenti
          in  denaro, il    sostituito  e'   tenuto   a  versare   al
          sostituto    l'importo corrispondente  all'ammontare  della
          ritenuta.
             2. La ritenuta da operare e' determinata:
            a)    sulla    parte   imponibile   delle   somme e   dei
          valori,  di  cui all'articolo 48 del  testo  unico    delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  esclusi  quelli
          indicati  alle successive   lettere b) e c), corrisposti in
          ciascun periodo di paga,  con le aliquote dell'imposta  sul
          reddito  delle   persone     fisiche,   ragguagliando    al
          periodo  di   paga,  i corrispondenti   scaglioni     annui
          di     reddito   ed    effettuando   le detrazioni previste
          negli    articoli  12  e  13,  del    citato  testo  unico,
          rapportate  al  periodo stesso. Le  detrazioni, di cui agli
          articoli 12 e    13,  del    citato    testo    unico  sono
          effettuate  se il  percipiente dichiara di  avervi diritto,
          indica    le  condizioni  di  spettanza    e si impegna   a
          comunicare  tempestivamente  le  eventuali variazioni.   La
          dichiarazione  ha  effetto  anche  per i periodi di imposta
          successivi;
            b) sulle mensilita' aggiuntive  e    sui  compensi  della
          stessa natura, con  le  aliquote dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone      fisiche,   ragguagliando   a   mese  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
            c)  sugli  emolumenti    arretrati:  relativi   ad   anni
          precedenti  di  cui  all'articolo 16, comma  1, lettera b),
          del citato testo  unico, con i criteri di cui  all'articolo
          18,    dello  stesso  testo unico, intendendo per   reddito
          complessivo  netto  l'ammontare globale   dei redditi    di
          lavoro  dipendente  corrisposti dal sostituto al sostituito
          nel biennio precedente;
            d) sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle indennita'  equipollenti e  delle  altre
          indennita'  e  somme di   cui all'articolo 16,    comma  1,
          lettera  a),   del citato testo unico  con i criteri di cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico;
            e)   sulla   parte   imponibile   delle   somme   e   dei
          valori   di   cui all'articolo 48,  del citato testo unico,
          non compresi nell'articolo 16, comma 1,  lettera a),  dello
          stesso testo  unico, corrisposti agli eredi  del lavoratore
          dipendente,    con  l'aliquota    stabilita  per   il primo
          scaglione di reddito.
            3. I soggetti  indicati nel comma  1  devono  effettuare,
          entro  il  28  febbraio dell'anno successivo  e, in caso di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,    alla  data     di
          cessazione,  il   conguaglio tra  le ritenute operate sulle
          somme e i valori di  cui alle lettere a) e b) del comma  2,
          nonche'  sui  compensi  e le indennita' di cui all'articolo
          47, comma 1, lettera b),   del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   comunicati   al
          sostituto    entro  il 12 gennaio   dell'anno successivo, e
          l'imposta  dovuta   sull'ammontare      complessivo   degli
          emolumenti  stessi, tenendo conto  delle detrazioni  di cui
          agli articoli  12 e  13, del citato  testo unico,   e    di
          quelle    eventualmente   spettanti a   norma dell'articolo
          13-bis dello stesso testo   unico per oneri  a  fronte  dei
          quali  il  datore  di   lavoro  ha  effettuato  trattenute,
          nonche', limitatamente agli  oneri di cui  alle lettere  c)
          e f)  dello stesso articolo, per erogazioni  in conformita'
          a  contratti    collettivi  o  ad accordi   e   regolamenti
          aziendali.   In  caso  di  incapienza  delle retribuzioni a
          subire il   prelievo delle imposte   dovute  in    sede  di
          conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio dell'anno
          successivo, il sostituito  puo' dichiarare   per   iscritto
          al  sostituto di  volergli versare l'importo corrispondente
          alle  ritenute  ancora  dovute, ovvero, di  autorizzarlo  a
          effettuare  il  prelievo  sulle retribuzioni   dei  periodi
          di   paga   successivi   al secondo  dello  stesso  periodo
          di  imposta.  Sugli    importi  di  cui    e'  differito il
          pagamento   si applica l'interesse in  ragione  dell'1  per
          cento  mensile,  che e' trattenuto e versato nei termini  e
          con le modalita' previste per  le somme cui  si  riferisce.
          L'importo  che   al termine  del periodo  d'imposta non  e'
          stato   trattenuto   per   cessazione   del   rapporto   di
          lavoro   o   per incapienza delle retribuzioni  deve essere
          comunicato  all'interessato  che    deve  provvedere     al
          versamento  entro   il   15 gennaio   dell'anno successivo.
          Qualora le comunicazioni  delle indennita' e  dei  compensi
          di  cui all'articolo   47, comma 1, lettera b), del  citato
          testo unico pervengano al sostituto  oltre il  termine  del
          12    gennaio del periodo d'imposta successivo,  di esse lo
          stesso terra' conto ai  fini delle operazioni di conguaglio
          del periodo d'imposta successivo.
            Se  alla formazione  del  reddito di   lavoro  dipendente
          concorrono  somme o  valori prodotti  all'estero le imposte
          ivi pagate  a titolo definitivo sono ammesse in  detrazione
          fino   a  concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti
          redditi prodotti all'estero. La  disposizione  del  periodo
          precedente si applica anche nell'ipotesi  in cui le somme o
          i  valori  prodotti all'estero   abbiano concorso a formare
          il reddito di lavoro   dipendente in   periodi    d'imposta
          precedenti.  Se    concorrono  redditi   prodotti   in piu'
          Stati  esteri  la detrazione  si  applica separatamente per
          ciascuno Stato.
            4.  Ai    fini  del  compimento    delle  operazioni   di
          conguaglio    di  fine anno il sostituito  puo' chiedere al
          sostituto di  tenere conto anche dei  redditi    di  lavoro
          dipendente,  o assimilati   a quelli  di lavoro dipendente,
          percepiti nel corso  ai precedenti  rapporti  intrattenuti.
          A    tal fine  il sostituito  deve consegnare  al sostituto
          d'imposta, entro il  12 del mese di   gennaio  del  periodo
          d'imposta    successivo  a quello   in    cui   sono  stati
          percepiti,     la   certificazione    unica  concernente  i
          redditi  di  lavoro    dipendente, o assimilati a quelli di
          lavoro dipendente,  erogati  da  altri  soggetti,  compresi
          quelli erogati da soggetti  non obbligati ad  effettuare le
          ritenute.    Alla consegna della  suddetta   certificazione
          unica   il   sostituito     deve    anche  comunicare    al
          sostituto   quale   delle   opzioni   previste   al   comma
          precedente intende adottare in   caso di  incapienza  delle
          retribuzioni  a  subire  il    prelievo  delle  imposte. La
          presente   disposizione non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici.
             5.  (Abrogato)  ".
            -  Si riporta  il testo  dell'articolo 25  del D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  600,  come  modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 25   (Ritenuta sui  redditi di   lavoro autonomo  e
          su  altri  redditi). -     1. I soggetti indicati nel primo
          comma  dell'art.  23,  che    corrispondono  a     soggetti
          residenti    nel territorio   dello Stato compensi comunque
          denominati anche sotto forma di partecipazione agli  utili,
          per    prestazioni  di  lavoro  autonomo,    ancorche'  non
          esercitate abitualmente ovvero   siano rese   a  terzi    o
          nell'interesse    di  terzi,  devono  operare  all'atto del
          pagamento una ritenuta del  20  per  cento  a  titolo    di
          acconto   dell'imposta  sul reddito  delle persone  fisiche
          dovuta  dai  percipienti,  con  l'obbligo  di  rivalsa.  La
          predetta ritenuta deve essere operata dal condominio  quale
          sostituto   d'imposta   anche   sui     compensi  percepiti
          dall'amministrazione di   condominio. La stessa    ritenuta
          deve   essere  operata sulla  parte imponibile  delle somme
          di cui   alla lettera b) e  sull'intero  ammontare    delle
          somme  di  cui  alle  lettere    a)  e c) del   terzo comma
          dell'art. 49   del D.P.R. 2  settembre  1973,  n.  597.  La
          ritenuta  e'  elevata al 20 per cento per le indennita'  di
          cui  alle lettere  f) e   g) dell'art.   12  del    decreto
          stesso.    La   ritenuta non  deve  essere  operata per  le
          prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
            2. Salvo  quanto disposto nell'ultimo comma  del presente
          articolo, se  i compensi  e le   altre   somme di   cui  al
          comma  precedente    sono  corrisposti   a   soggetti   non
          residenti,  deve  essere  operata   una ritenuta  a  titolo
          d'imposta  nella  misura    del  30 per cento, anche per le
          prestazioni effettuate nell'esercizio  di imprese. Ne  sono
          esclusi  i  compensi  per  prestazioni  di  lavoro autonomo
          effettuate  all'estero  e  quelli  corrisposti  a   stabili
          organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
            3. - 8.  (Omissis)  ".
            -   Si   riporta   il   testo  dell'articolo  25-bis  del
          decreto  del Presidente  della   Repubblica  29   settembre
          1973,   n.  600,  come modificato dalla presente legge:
            "Art.  25-bis    (Ritenuta sulle   provvigioni inerenti a
          rapporti di  commissione,  di  agenzia  di  mediazione,  di
          rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
          -    1.  I soggetti indicati nel primo comma  dell'articolo
          23,   escluse      le    imprese    agricole,    i    quali
          corrispondono   provvigioni   comunque   denominate per  le
          prestazioni anche  occasionali  inerenti    a  rapporti  di
          commissione    di agenzia, di mediazione  di rappresentanza
          di   commercio e   di procacciamento    di  affari,  devono
          operare    all'atto del pagamento una  ritenuta a titolo di
          acconto    dell'imposta   sul   reddito   delle     persone
          fisiche    o dell'imposta   sul    reddito   delle  persone
          giuridiche    dovuta  dai percipienti,   con   obbligo   di
          rivalsa.   L'aliquota   della  suddetta ritenuta si applica
          nella misura fissata dall'articolo    11  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della   Repubblica   22  dicembre    1986,    n.
          917,   e   successive modificazioni, per il primo scaglione
          di reddito".
            - Si riporta  il testo dell'articolo 28 del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica   29 settembre  1973, n.  600,
          come  modificato dalla presente legge:
              "Art. 28  (Ritenuta sui compensi per avviamento
           commerciale e sui contributi degli enti pubblici). - 1.
           (Omissis).
            2.    Le regioni,  le province,  i comuni  ed altri  enti
          pubblici   e privati, devono  operare    una  ritenuta  del
          quattro  per    cento  a  titolo  di  acconto delle imposte
          indicate  nel comma precedente e con obbligo  di    rivalsa
          sull'ammontare   dei   contributi  corrisposti ad  imprese.
          esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali".
            - Si  riporta il testo   dell'articolo 32,  primo  comma,
          del decreto del  Presidente della  Repubblica  29 settembre
          1973,  n. 600,  come modificato dalla presente legge:
            "Art.  32    (Poteri degli uffici).  -  Per l'adempimento
          dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
            1)  procedere all'esecuzione   di accessi,   ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo articolo 33;
            2)  invitare  i   contribuenti, indicandone il motivo,  a
          comparire di persona  o per  mezzo di   rappresentanti  per
          fornire   dati      e   notizie   rilevanti     ai     fini
          dell'accertamento      nei    loro     confronti,     anche
          relativamente  alle  operazioni annotate nei  conti, la cui
          copia sia stata  acquisita  a   norma  del  numero  7),   o
          rilevate    a    norma  dell'articolo 33, secondo   e terzo
          comma. I singoli  dati ed elementi risultanti    dai  conti
          sono posti  a  base delle  rettifiche e  degli accertamenti
          previsti   dagli   articoli   38,    39,  40  e  41  se  il
          contribuente   non  dimostra   che  ne   ha  tenuto   conto
          per   la determinazione  del  reddito soggetto  ad  imposta
          o che   non   hanno rilevanza   allo stesso   fine;    alle
          stesse   condizioni sono  altresi' posti come ricavi a base
          delle   stesse   rettifiche   ed   accertamenti,   se    il
          contribuente     non       ne    indica      il    soggetto
          beneficiario,   i prelevamenti    annotati    negli  stessi
          conti    e   non risultanti   dalle scritture contabili. Le
          richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare  da
          verbale  sottoscritto  anche   dal contribuente o   dal suo
          rappresentante;  in mancanza   deve   essere indicato    il
          motivo    della  mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
          diritto ad avere copia del verbale;
            3)  invitare i  contribuenti, indicandone  il motivo,   a
          esibire   o trasmettere atti e documenti  rilevanti ai fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di  cui  al successivo art. 34. Ai soggetti  obbligati alla
          tenuta  di scritture   contabili secondo   le  disposizioni
          del  titolo  III   puo' essere richiesta anche l'esibizione
          dei  bilanci o   rendiconti   e   dei libri   o    registri
          previsti  dalle disposizioni  tributarie.   L'ufficio  puo'
          estrarne       copia    ovvero  trattenerli,  rilasciandone
          ricevuta, per un periodo  non superiore a sessanta   giorni
          dalla    ricezione.  Non    possono  essere   trattenute le
          scritture cronologiche in uso;
            4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati  e
          notizie  di  carattere    specifico  rilevanti    ai   fini
          dell'accertamento  nei    loro  confronti,  con  invito   a
          restituirli compilati e firmati;
            5)  richiedere  agli organi e  alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non  economici, alle societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni e   pagamenti  per
          conto    di    terzi,  ovvero   attivita'   di gestione   e
          intermediazione     finanziaria,     anche      in    forma
          fiduciaria,      la  comunicazione,  anche  in  deroga    a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di    dati e   notizie relativi  a soggetti
          indicati  singolarmente o   per categorie.   Alle  societa'
          ed  enti  di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti
          con gli assicurati  del  ramo    vita,    possono    essere
          richiesti    dati    e   notizie   attinenti esclusivamente
          alla    durata    del   contratto     di     assicurazione,
          all'ammontare   del  premio  e  alla    individuazione  del
          soggetto tenuto a corrisponderlo.  Le   informazioni  sulla
          categoria     devono    essere  fornite,  a  seconda  della
          richiesta,   cumulativamente   o  specificamente  per  ogni
          soggetto che  ne  fa  parte.  Questa  disposizione  non  si
          applica   all'Istituto   centrale  di  statistica,     agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del  numero
          7),  all'Amministrazione postale,   alle aziende e istituti
          di   credito, per   quanto riguarda i    rapporti  con    i
          clienti  inerenti  o  connessi  all'attivita'  di  raccolta
          del  risparmio  o all'esercizio del  credito effettuati  ai
          sensi  della legge  7 marzo 1958, n. 141;
            6)   richiedere  copie  o  estratti   degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro,  i  conservatori  dei registri immobiliari  e gli
          altri pubblici ufficiali.   Le copie e  gli  estratti,  con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
            6-bis)  richiedere, previa  autorizzazione del  direttore
          regionale delle  entrate    ovvero,  per  la    Guardia  di
          finanza, del  comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica  il  rilascio  di una
          dichiarazione  contenente l'indicazione della  natura,  del
          numero    e  degli  estremi  identificativi    dei rapporti
          intrattenuti  con  aziende  o  istituti  di  credito,   con
          l'amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro intermediario finanziario nazionale o  straniero,  in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della richiesta. Il richiedente e  coloro  che  vengono  in
          possesso dei dati raccolti devono  assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
            7)   richiedere,   previa  antorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale delle  imposte  dirette  ovvero,   per   la
          Guardia    di    finanza,    del comandante di   zona, alle
          aziende e istituti   di credito    per  quanto  riguarda  i
          rapporti   con i clienti e  all'Amministrazione postale per
          quanto  attiene  ai  dati  relativi ai  servizi  dei  conti
          correnti postali,  ai libretti  di deposito  ed ai    buoni
          postali    fruttiferi, copia     dei    conti  intrattenuti
          con   il   contribuente  con   la specificazione di tutti i
          rapporti  inerenti o connessi a  tali  conti,  comprese  le
          garanzie  prestate   da terzi;   ulteriori dati,  notizie e
          documenti di   carattere specifico relativi  agli    stessi
          conti possono essere richiesti  con l'invio  alle aziende e
          istituti  di    credito e all'Amministrazione  postale   di
          questionari   redatti     su   modello  conforme  a  quello
          approvato  con  decreto  del    Ministro  delle finanze, di
          concerto con  il Ministro  del tesoro.  La richiesta   deve
          essere   indirizzata  al     responsabile  della    sede  o
          dell'ufficio destinatario che ne  da' notizia  immediata al
          soggetto interessato,   la relativa  risposta  deve  essere
          inviata al titolare dell'ufficio procedente;
            8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati,
          notizie  e documenti  relativi ad  attivita'  svolte in  un
          determinato  periodo d'imposta nei  confronti  di  clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
            8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in   copia     fotostatica,   atti   o
          documenti    fiscalmente   rilevanti concernenti  specifici
          rapporti  intrattenuti  con il   contribuente e a fornire i
          chiarimenti relativi;
            8-ter)  richiedere    agli  amministratori  di condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale".
            -  Il    testo  dell'articolo  25-bis    del  decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,   e'
          sopra riportato in una nota del presente articolo.
            -  Si riporta  il testo dell'articolo 33 del  decreto del
          Presidente della  Repubblica  4   febbraio   1988 n.    42,
          come  modificato  dalla presente legge:
            Art. 33. - 1.-3.  (Omissis).
            4.  La  ritenuta prevista  nell'art. 25  del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973, n.  600,
          deve  essere  anche operata:
            a) con l'aliquota del 20  per cento, sui redditi indicati
          nell'art.  49, comma 2, lettera d), e comma  3, e nell'art.
          81, comma 1, lettere g) ed m), del    testo  unico;  per  i
          redditi  di  cui    alla lettera g). La ritenuta e' operata
          sulla parte  imponibile del loro ammontare.  Nelle  ipotesi
          di  cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo
          25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30
          per cento.
            5.-6.  (Omissis)  ".
            - Si  riporta il testo  dell'articolo 7 del decreto   del
          Presidente  della Repubblica   29 settembre  1973, n.  605,
          come  modificato dalla presente legge:
            "Art. 7  (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -   Gli
          uffici   pubblici     devono     comunicare    all'anagrafe
          tributaria i  dati  e  le notizie riguardanti gli  atti  di
          cui alla lettera g) dell'art. 6.
            A   partire dal  1 luglio  1989 le  camere di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione  di  cui   alla lettera f)   dell'articolo 6,
          anche  se    relative  a    singole  unita'    locali.   Le
          comunicazioni    delle    iscrizioni,        variazioni   e
          cancellazioni negli  albi degli   artigiani saranno  omesse
          dalle  camere  di  commercio,    industria,  artigianato ed
          agricoltura  che provvedono  alla iscrizione  d'ufficio dei
          suddetti dati nei registri delle ditte.
            Gli ordini professionali   e gli altri enti  ed    uffici
          preposti alla tenuta  di  albi, registri  ed  elenchi,  che
          verranno    indicati    con  decreto  del  Ministro  per le
          finanze, devono  comunicare  alla  anagrafe  tributaria  le
          iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
            Le    comunicazioni  di   cui ai   commi precedenti,  con
          esclusione    di  quelle  effettuate     dalle  camere   di
          commercio,    industria, artigianato ed agricoltura, devono
          essere eseguite    entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno
          relativamente   agli  atti  emessi    ed  alle  iscrizioni,
          variazioni   e    cancellazioni    intervenute    nell'anno
          precedente.
            Le  aziende, gli istituti, gli  enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria i   dati  e  le  notizie
          riguardanti  i  contratti  di cui alla lettera   gter)  del
          primo comma dell'articolo 6.
            Le  aziende      e   gli   istituti      di   credito   e
          l'Amministrazione  postale nonche' le societa' fiduciarie e
          ogni altro intermediario finanziario sono tenuti a rilevare
          e a  tenere in evidenza i dati identificativi, compreso  il
          codice  fiscale,  di ogni soggetto che intrattenga con loro
          rapporti  di conto  o  deposito   o che   comunque    possa
          disporre  del medesimo.
            Gli  ordini  professionali    e gli altri enti ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla   lettera   f)  dell'art.    6,  ai  quali  l'anagrafe
          tributaria  trasmette la lista  degli  esercenti  attivita'
          professionale   devono comunicare  all'anagrafe  tributaria
          medesima   i dati   necessari   per  il    completamento  o
          l'aggiornamento  della  lista, entro sei mesi dalla data di
          ricevimento della stessa.
            I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi   dalle
          persone  fisiche,  che  non   siano tenuti a presentare  la
          dichiarazione od a  fornire le notizie  previste  dall'art.
          3  del  decreto   del   Presidente   della Repubblica    26
          ottobre    1972,  n.   633 o   dall'art. 36  del D.P.R.  29
          settembre 1973,  n. 600,  devono comunicare    all'anagrafe
          tributaria,  entro trenta   giorni, l'avvenuta estinzione e
          le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione  o
          fusione.
            Gli  amministratori  di condominio  negli edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe  tributaria l'ammontare
          dei beni  e servizi acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi   dei   relativi fornitori. Con decreto  del
          Ministro delle finanze   sono stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni.
            Le    comunicazioni di   cui ai  precedenti commi  devono
          indicare  il numero di codice fiscale dei  soggetti cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e    devono  essere
          sottoscritte dal  legale rappresentante dell'ente  o  dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'utente   stesso.  Per   le    amministrazioni    dello
          Stato      la  comunicazione e' sottoscritta dalla  persona
          preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
            Le  modalita' delle   comunicazioni sono   stabilite  con
          decreto  del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le
          comunicazioni relative ai  contratti  di cui  alla  lettera
          gter)    del  primo   comma dell'articolo   6 il    decreto
          stabilisce  anche  i  termini entro  cui devono essere date
          le comunicazioni ed  e' emanato di concerto con il Ministro
          del tesoro.
            Ai   fini dei    controlli    sulle  dichiarazioni    dei
          contribuenti,  il Ministro delle  finanze puo' richiedere a
          pubbliche amministrazioni, enti   pubblici,  organismi   ed
          imprese,   anche  limitatamente   a particolari  categorie,
          di   effettuare  comunicazioni  all'Anagrafe tributaria  di
          dati    e  notizie   in loro   possesso, la  richiesta deve
          stabilire   anche   il   contenuto,   i   termini   e    le
          modalita'  delle comunicazioni".
            -    Il  titolo   III del   decreto del  Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,     n.   600,      recante
          disposizioni    comuni  in    materia di accertamento delle
          imposte  sui redditi, prevede norme  in materia di ritenute
          alla fonte.
            - Si riporta  il testo dell'articolo 11,  commi 5,  6,  7
          e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
            "Art. 11. - 1.-4.  (Omissis).
            5.  Per le  plusvalenze conseguenti  alla percezione,  da
          parte     di  soggetti    che  non    esercitano    imprese
          commerciali   di indennita'   di  esproprio  o  di    somme
          percepite  a  seguito di   cessioni volontarie nel corso di
          procedimenti  espropriativi    nonche'  di  somme  comunque
          dovute  per effetto   di acquisizione  coattiva conseguente
          ad     occupazioni  di  urgenza      divenute   illegittime
          relativamente  a   terreni destinati  ad opere  pubbliche o
          ad infrastrutture  urbane all'interno  delle zone  omogenee
          di  tipo  A,    B,  C, D di cui al   decreto ministeriale 2
          aprile 1968, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 97 del
          16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero
          ad  interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica     ed
          economica  e   popolare di cui alla  legge 18 aprile  1962,
          n.  167  e successive   modificazioni,   si applicano    le
          disposizioni  di  cui    all'art. 81, comma 1, lettera  b),
          ultima parte, del testo  unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato  con    D.P.R.  22  dicembre    1986, n.   917, e
          successive modificazioni,  introdotta dal comma 1,  lettera
          f), del presente articolo.
            6.  Le    indennita'  di    occupazione e   gli interessi
          comunque  dovuti  sulle    somme  di    cui  al    comma  5
          costituiscono   reddito     imponibile  e  concorrono  alla
          formazione dei redditi diversi di cui all'articolo  81  del
          testo    unico  delle   imposte sui redditi,  approvato con
          D.P.R  22  dicemhre  1986,     n.  917,      e   successive
          modificazioni,    come  modificato dal comma 1 del presente
          articolo.
            7. Gli enti  eroganti,  all'atto    della  corresponsione
          delle somme di cui ai  commi 5 e  6, comprese  le somme per
          occupazione   temporanea,   risarcimento      danni      da
          occupazione   acquisitiva,   rivalutazione   ed  interessi,
          devono  operare   una ritenuta  a titolo  di imposta  nella
          misura del 20  per  cento.  E'  facolta'  del  contribuente
          optare, in sede di dichiarazione  annuale dei  redditi, per
          la   tassazione ordinaria, nel  qual  caso la  ritenuta  si
          considera  effettuata a  titolo  di acconto.
           8. (Omissis).
            9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si  applicano
          anche  alle somme    percepite  in   conseguenza   di  atti
          anche  volontari    o provvedimenti emessi  successivamente
          al  31    dicembre  1988  e  fino alla data di   entrata in
          vigore della presente  legge se  l'incremento di valore non
          e'  stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento
          di   valore degli   immobili. In    tali  casi    le  somme
          percepite  devono essere    indicate  nella   dichiarazione
          annuale   dei  redditi   da presentarsi  per   l'anno  1991
          e   l'imposta  deve essere  corrisposta mediante versamento
          diretto nei modi previsti per il versamento  delle  imposte
          sui  redditi  in  due  rate uguali, con scadenza, la prima,
          entro il   termine   di    presentazione    della  predetta
          dichiarazione    e,    la  seconda,  entro il   quinto mese
          successivo. Nei    confronti  degli  eredi  del    soggetto
          espropriato   le   suddette   disposizioni   si   applicano
          limitatamente alle somme percepite  dopo  l'apertura  della
          successione.
            10.-19.  (Omissis)  ".
            -  Si  riporta  il    testo  dei  commi  7,  8,  9 e   10
          dell'articolo  74  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla
          presente legge.
              "Art.  74      (Disposizioni  relative  a   particolari
          settori). -
            1.-6.  (Omissis).
            7. Le cessioni  di rottami, cascami e avanzi di  metalli,
          ferrosi  e  dei  relativi   lavori, di carta da  macero, di
          stracci e  di scarti di ossa, di pelli, di vetri,  di gomma
          e plastica, intendendosi  comprese  anche  quelle  relative
          agli anzidetti beni che  siano stati ripuliti, selezionati,
          tagliati,    compattati,  lingottati o sottoposti  ad altri
          trattamenti   atti a    facilitarne  l'utilizzazione,    il
          trasporto    e  lo  stoccaggio    senza    modificarne   la
          natura,  sono   effettuate   senza pagamento  dell'imposta,
          fermi  restando  gli  obblighi,  di  cui al titolo secondo.
          Agli effetti  della limitazione  contenuta nel  terzo comma
          dell'art.  30  le  occasioni  sono  considerate  operazioni
          imponibili.
            8.  Le  disposizioni    del precedente comma si applicano
          anche per le cessioni di   rottami, cascami e  avanzi    di
          metalli   non   ferrosi      e  dei  relativi  lavori,  dei
          semilavorati di  metalli non ferrosi di cui  alle  seguenti
          voci    della  tariffa  doganale    comune  vigente al   31
          dicembre 1996:
               a) rame raffinato e leghe di rame, greggio;
               b) nichel greggio, anche in lega;
               c) alluminio greggio, anche in lega;
               d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega;
               e) zinco greggio, anche in lega;
                ebis)  stagno greggio, anche in lega.
            9. Le disposizioni  del settimo comma si applicano,   per
          i  prodotti ivi considerati,  sotto la  responsabilita' del
          cedente    e  sempreche'  nell'anno    solare    precedente
          l'ammontare    delle    relative    cessioni  effettuate da
          raccoglitori e rivenditori dotati di  sede  fissa  non  sia
          stato superiore a due miliardi di lire.
            10.  I   raccoglitori ed  i rivenditori  dei beni  di cui
          al settimo comma  sono esonerati  dagli obblighi   di   cui
          al   titolo II,  tranne quello  di  numerare e  conservare,
          ai  sensi dell'articolo  39,  le fatture  e   le   bollette
          doganali   relative   agli  acquisti  e  alle importazioni,
          nonche'   le fatture relative alle    cessioni  effettuate,
          all'emissione  delle  quali  deve provvedere il cessionario
          che acquista i beni  nell'esercizio dell'impresa, e    sono
          esonerati  da    ogni  altro  adempimento, I raccoglitori e
          rivenditori dotati di sede fissa per la successiva  vendita
          se  hanno realizzato   un volume di affari superiore a  150
          milioni  di  lire nell'anno   precedente   possono   optare
          per  l'applicazione      dell'IVA   nei     modi   ordinari
          dandone    preventiva  comunicazione    all'ufficio   nella
          dichiarazione  relativa    al  suddetto  anno.   Unitamente
          all'opzione    deve    essere    presentata     all'ufficio
          dell'imposta  sul    valore aggiunto   una garanzia,  nelle
          forme   di cui all'articolo  25,  comma    4,  del  decreto
          legislativo   9     luglio  1997,  n.    241,  ragguagliata
          all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture  emesse
          nel corso dell'anno. I  raccoglitori e i rivenditori dotati
          di  sede  fissa,   che effettuano sia  cessioni di  beni di
          cui   al settimo comma   che cessioni   di  beni    di  cui
          all'ottavo   comma,    applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'ottavo   comma. Nei confronti dei  raccoglitori  e  dei
          rivenditori  di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di
          sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.
            11.-12.  (Omissis)  ".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.     4  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 237:
            "Art.   4    (Soggetti incaricati  della riscossione).  -
          1.  Le  entrate  sono  riscosse  dal    concessionario  del
          servizio   di   riscossione   dei   tributi      nella  cui
          circoscrizione ha sede  l'ufficio finanziario competente  e
          dagli  istituti  di    credito secondo le modalita'  di cui
          agli articoli  6,  7  e    8  del  regolamento  concernente
          l'istituzione del conto  fiscale, emanato  con decreto  del
          Ministro   delle finanze  28 dicembre 1993,  n. 567.  Per i
          compensi alle   aziende  di    credito  si  applicano    le
          disposizioni    di   cui   all'articolo    10   del  citato
          regolamento n.   567 del   1993 e    per  i    compensi  ai
          concessionari   si   applicano  le    disposizioni  di  cui
          all'articolo 61, comma   3, lettera a), del  decreto    del
          Presidente della Repubblica 28  gennaio 1988, n.  43.
            2.  A  seguito  dell'entrata  in funzione degli sportelli
          automatizzati che consentono    l'acquisizione  in    tempo
          reale    dei  dati    relativi ai pagamenti, il compito  di
          riscuotere le entrate  puo' essere affidato anche  all'Ente
          poste  italiane  con decreto del Ministro delle finanze, di
          con- certo  con  i Ministri  del  tesoro e  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni.
            3.  Alla    trasmissione dei dati   analitici relativi ad
          ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle  aziende
          di   credito   si   applicano  le  disposizioni     di  cui
          all'articolo 13 del  regolamento concernente  l'istituzione
          del  conto    fiscale, emanato   con decreto   del Ministro
          delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
            4. I  concessionari trasmettono, mensilmente  entro    il
          giorno  venti del   mese   successivo,  i  dati relativi  a
          ciascuna  operazione  di riscossione   e di   pagamento,  i
          dati   analitici    relativi  a    ciascuna  operazione  di
          accreditamento effettuata   dagli  istituti    di  credito,
          nonche' ai  singoli versamenti  effettuati alle sezioni  di
          tesoreria  provinciale   dello Stato  ed  alle casse  degli
          enti destinatari.   I  concessionari  inoltre  trasmettono,
          mensilmente,  entro  il giorno venti del mese successivo, i
          dati   relativi a ciascuna  riscossione  eseguita  mediante
          conto     corrente  postale  vincolato  alle    sezioni  di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato,  nonche'  ai  singoli
          postagiro  effettuati  alle medesime sezioni   di tesoreria
          provinciale  ed alle casse  degli enti destinatari.
            5.   Con decreto    dirigenziale  sono    determinate  le
          modalita'  e    le caratteristiche tecniche di trasmissione
          dei dati".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  31, comma   1,    del
          decreto   del Presidente della  Repubblica 26  aprile 1986,
          n.131,  come modificato dalla presente legge:
            "Art.   31    (Cessione del   contratto). -      1.    La
          cessione    del contratto  e'    soggetta  all'imposta  con
          l'aliquota     propria   del contratto     ceduto,      con
          esclusione    della    cessione    prevista dall'articolo 5
          della parte I della tariffa.
             2.  (Omissis)  ".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  35, comma   2,    del
          decreto    del Presidente della Repubblica  26 aprile 1986,
          n.  131, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 35  (Contratti a prezzo indeterminato).- 1.
           (Omissis).
            2. Gli  aggiornamenti o  gli adeguamenti del    canone  a
          norma  della  legge   27 luglio  1978,  n.  392, non  hanno
          effetti  ai fini   della determinazione   definitiva    del
          corrispettivo    dell'annualita'    del contratto nel corso
          della quale   si  verificano.  Qualora  1'imposta  sia  sta
          corrisposta     per  l'intera  durata    del  contratto  di
          locazione gli aggiornamenti o gli  adeguamenti  del  canone
          hanno effetto ai soli fini della determinazione  della base
          imponibile in  caso di  proroga del contratto.
             3.  (Omissis)  ".
            -  Si  riporta il testo dell'art.  5 della tariffa, parte
          I, allegata al decreto  del Presidente della  Repubblica 26
          aprile 1986,  n. 131, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 5. - 1. Locazioni e affitti di beni immobili:
               a) quando hanno per oggetto fondi rustici: 0,50%;
               b) in ogni altro caso 2%.
            2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni
          relative:  2%.
            3.  Concessioni di  diritti d'acqua a tempo  determinato,
          cessioni e surrogazioni relative: 0,50%.
            4. Contratti  di  comodato  di  beni  immobili  (27):  L.
          250.000.
           Note:
            I)  Per  i    contratti  di locazione e sublocazione   di
          immobili urbani  di  durata  pluriennale,  l'imposta,    se
          corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di
          una  percentuale  pari  alla  meta'  del tasso di interesse
          legale  moltiplicato per il numero   delle  annualita';  la
          cessione  senza    corrispettivo degli stessi contratti  e'
          assoggettata  all'imposta  nella  misura  fissa   di   lire
          100.000;
            II)  In  ogni    caso  l'ammontare  dell'imposta,  per le
          locazioni e gli affitti di beni immobili, non  puo'  essere
          inferiore alla misura fissa di lire 100.000".
            -  Si  riporta il testo dell'art.  2 della tariffa, parte
          I, allegata al decreto  del Presidente della  Repubblica 26
          aprile 1986,  n. 131, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  2. -   Scritture   private non   autenticate    ad
          eccezione    dei contratti   di  cui all'articolo  5  della
          tariffa,  parte    I:    quando  l'ammontare   dell'imposta
          risulti  inferiore    a lire 250.000   o quando abbiano per
          oggetto la  negoziazione di   quote di   partecipazione  in
          societa'   o enti  di cui  all'articolo 4,  parte prima,  o
          di   titoli indicati nell'articolo 8  della  tabella:  lire
          250.000".
            -    Per  il   testo   dell'art.   17 del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica  26 aprile  1986 n.  131, vedi
          il comma  18 del  presente articolo.
            - Si riporta il testo dell'art. 1  della  tariffa,  parte
          II,  allegata  al   D.P.R. 26   aprile 1986,  n. 131,  come
          modificato  dalla presente legge:
           "Parte II
               Atti soggetti a registrazione sono in caso d'uso
                                    Art. 1.
             1. Atti indicati:
            a)  negli articoli  2, comma  1, 3,  6, 9   e 10    della
          parte  prima formati mediante corrispondenza,  ad eccezione
          di  quelli    per  i quali dal codice civile e' richiesta a
          pena di nullita' la forma scritta e di quelli   aventi  per
          oggetto  cessioni di azienda o  costituzioni di diritti  di
          godimento  reali   o   personali  sulle stesse  (le  stesse
          imposte previste per  i  corrispondenti  atti  nella  parte
          prima);
            b)   nell'art.   5,  comma  2,  del  testo  unico  quando
          riguardano cessioni di   beni o   prestazioni di    servizi
          soggette    all'imposta  sul    valore  aggiunto  (32)  (L.
          250.000).
           Nota:
            I  contratti  relativi  alle  operazioni e   ai   servizi
          bancari    e  finanziari e   al credito  al consumo,  per i
          quali  il titolo  VI del decreto legislativo   1  settembre
          1993,  n.  385,    prescrive  a   pena di nullita' la forma
          scritta,  sono    assoggettati a registrazione solo in caso
          d'uso".
            -  Si  riporta  il  testo    dell'art.   15,   comma   2,
          del    decreto  legislativo 19   giugno 1997,  n. 218  come
          modificato  dalla presente legge:
              "Art. 15  (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
           impugnazione). - 1. (Omissis).
            2. Si applicano  le disposizioni degli articoli 2,  commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo,  e 8,  commi 2  e 3. Con  decreto
          del  Ministro delle finanze  sono  stabilite  le  modalita'
          di  versamento  delle  somme dovute".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    4, comma 2, del
          decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito,    con
          modificazioni  nella  legge  29 novembre 1997, n. 410, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 4    (Trattamento  tributario  delle  plusvalenze
          sulle
           cessioni di partecipazioni). - 1. (Omissis).
            2.  La  lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
          unico delle imposte  sui  redditi, approvato  con   decreto
          del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
          e'   sostituita  dalla  seguente:  "  c)  le    plusvalenze
          realizzate  mediante    cessione  a  titolo    oneroso   di
          partecipazioni    sociali  nonche'    di diritti   o titoli
          attraverso cui possono   essere   acquisite    le  predette
          partecipazioni,   qualora   le partecipazioni,   i  diritti
          o  i    titoli  ceduti    rappresentino,  complessivamente,
          una  partecipazione    al    capitale    o  al   patrimonio
          superiore al  2, al 5  o al  10 per cento,  secondo che  si
          tratti  di azioni   negoziate  in  mercati   regolamentati,
          altre  azioni  o  di partecipazioni non azionarie.   Per  i
          diritti   o      titoli  attraverso  cui  possono    essere
          acquisite   partecipazioni   si   tiene      conto    delle
          percentuali       potenzialmente      ricollegabili    alle
          predette   partecipazioni.      La      percentuale      di
          partecipazione  e'  determinata tenendo conto  di tutte  le
          cessioni  effettuate  nel corso  di dodici mesi,  ancorche'
          nei  confronti di  soggetti diversi:  si considerano cedute
          per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti
          in data  piu' recente.  Sono escluse  le partecipazioni,  i
          diritti  o i titoli acquisiti per successioni"".