Art. 21. Semplificazioni e liberalizzazioni 1. Sono soppresse le seguenti funzioni: a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386. 2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 21: - Il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 (Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1976, n. 115, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350 (Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1976, n. 144). Nel trascrivere il testo degli articoli 3 e 4 si fa presente che il comma 11 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) ha soppresso l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali previsti dall'art. 3 del decreto-legge n. 156/1976. "Art. 3. - Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliameno di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici. La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E., entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilita' di manodopera, nella zona medesima. Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma". "Art. 4. - Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il bilancio e la programmazione economica e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato i loro programmi annuali e pluriennali di investimento. Le societa' a partecipazione statale e le societa' concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di intesa, rispettivamente, con il Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti. In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma si applicano a carico degli amministratori delle societa' le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e successive modificazioni e integrazioni. Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni". - Il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 386 (Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonche' per le operazioni di trasferimento o concentrazione) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141. - Il D.M. (industria) 31 maggio 1989 reca: "Norme di attuazione dei regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86 relativi alle norme generali applicabili alle restituzioni agli amidi, fecole e zuccheri utilizzati dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili". - Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 19.