Art. 21
                Determinazione dei flussi di ingresso
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
     legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10;
           legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  per motivi di lavoro
subordinato,   anche   stagionale,  e  di  lavoro  autonomo,  avviene
nell'ambito  delle  quote  di  ingresso  stabilite nei decreti di cui
all'articolo  3, comma 4. Con tali decreti sono altresi' assegnate in
via   preferenziale  quote  riservate  agli  Stati  non  appartenenti
all'Unione  europea,  con i quali il Ministro degli affari esteri, di
concerto  con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  abbia  concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione   dei   flussi   d'ingresso  e  delle  procedure  di
riammissione.  Nell'ambito  di  tali  intese  possono essere definiti
appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti  autorita'  nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
  2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere  la  utilizzazione  in  Italia,  con  contratto  di  lavoro
subordinato,  di  gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro
i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
  3.  Gli  stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
  4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in  modo  articolato  per  qualifiche  o  mansioni, dal Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e
dei  tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche'
sul  numero  dei  cittadini  stranieri  non  appartenenti  all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
  5.  Le  intese  o  accordi  bilaterali  di  cui  al comma 1 possono
prevedere  che  i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato,  anche  stagionale,  si
iscrivano  in  apposite  liste,  identificate  dalle medesime intese,
specificando  le  loro  qualifiche  o  mansioni,  nonche'  gli  altri
requisiti  indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono  inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo  inoltro  agli  uffici  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale.
  6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi di cui al presente testo
unico,  il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  puo'  predisporre  progetti
integrati  per  il  reinserimento  di  lavoratori extracomunitari nei
Paesi  di  origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee   garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di  provenienza,  ovvero
l'approvazione  di domande di enti pubblici e privati, che richiedano
di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
  7.  Il  regolamento  di  attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita'
di  collegamento  con  l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
  8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.