Art. 21 Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose 1. Il datore di lavoro, in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata dall'Autorita' marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalita' delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.