Art. 21.


                    Finanziamento legge obiettivo


  1.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21  dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata
la concessione di due (( contributi quindicennali )) di 60 milioni di
euro  annui  a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010.
  2.  Alla  relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
  3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica  conseguenti  all'attualizzazione del contributo pluriennale
autorizzato  dal  precedente  comma  1,  ai  sensi  del comma 177-bis
dell'articolo  4  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, introdotto
dall'articolo  1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per
l'anno  2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6,   comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,  come
incrementato  dall'articolo  1,  comma 11 e dall'articolo 3, comma 2,
del  decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
             Per  la  legge  21  dicembre  2001, n. 443, e successive
          modificazioni, vedasi riferimenti normativi all'art. 20.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 177-bis dell'art. 4
          della  legge  27 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria 2004) introdotto dal comma 512 dell'art.
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
             «177-bis.   In   sede   di  attuazione  di  disposizioni
          legislative  che  autorizzano  contributi  pluriennali,  il
          relativo   utilizzo,  anche  mediante  attualizzazione,  e'
          disposto  con  decreto del Ministro competente, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, previa
          verifica   dell'assenza   di   effetti   peggiorativi   sul
          fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  rispetto a quelli
          previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
          effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente gli
          stessi   possono   essere   compensati   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
          conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
          Le  disposizioni del presente comma si applicano anche alle
          operazioni  finanziarie  poste  in  essere  dalle pubbliche
          amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  a valere sui predetti contributi
          pluriennali,  il  cui onere sia posto a totale carico dello
          Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
          a  comunicare  preventivamente al Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale
          dello  Stato  e  Dipartimento  del tesoro, all'ISTAT e alla
          Banca  d'Italia  la data di attivazione delle operazioni di
          cui al presente comma ed il relativo ammontare».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 6 del
          decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
          per  il  contenimento della spesa sanitaria e in materia di
          regolazioni contabili con le autonomie locali):
             «2.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito,  con  una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per  l'anno  2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
          un  Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  ai sensi
          delcomma  177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
          27  dicembre  2006,  n.  296. All'utilizzo del Fondo per le
          finalita'  di  cui al primo periodo si provvede con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti  per materia e per i profili finanziari, nonche'
          alla Corte dei conti».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 11 dell'art. 1 del
          decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
          in  materia  di  adeguamento  dei  prezzi  di  materiali da
          costruzione,  di  sostegno  ai  settori dell'autotrasporto,
          dell'agricoltura  e  della  pesca professionale, nonche' di
          finanziamento  delle  opere  per  il G8 e definizione degli
          adempimenti  tributari  per  le  regioni  Marche ed Umbria,
          colpite dagli eventi sismici del 1997):
             «11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e'  istituito  un Fondo per l'adeguamento prezzi
          con  una  dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
          Al   relativo   onere   si   provvede   mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
          euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui
          saldi  di  finanza  pubblica.  Il  fondo di cui all'art. 6,
          comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154, e'
          contestualmente  incrementato, in termini di sola cassa, di
          300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
          Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
          per  l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
          per  la  piccola,  media  e  grande impresa di costruzione,
          nonche'   la  proporzionalita',  per  gli  aventi  diritto,
          nell'assegnazione delle risorse».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 3 del
          succitato decreto-legge n. 162 del 2008:
             «2.  Al  fine di effettuare la definizione della propria
          posizione  ai  sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  e  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dallalegge 6
          giugno  2008,  n. 103, i soggetti interessati corrispondono
          l'ammontare   dovuto  per  ciascun  tributo  o  contributo,
          ovvero,  per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
          sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei versamenti gia'
          eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
          mensili  di  pari  importo da versare entro il giorno 16 di
          ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate,  per un importo di 45 milioni di
          euro  per  l'anno  2008  e di 10 milioni di euro per l'anno
          2009,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui saldi di
          finanza  pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
          decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154, e' incrementato di
          8,3  milioni  di  euro  per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
          2011 in termini di sola cassa».