Art. 21 
 
       Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza 
         e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica 
 
  (( 1. In relazione al processo di integrazione del mercato  europeo
ed ai cambiamenti in corso nel  sistema  elettrico,  con  particolare
riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile  non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  emana  indirizzi  e
modifica per quanto di competenza le disposizioni  attuative  di  cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
allo scopo di contenere i costi  e  garantire  sicurezza  e  qualita'
delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il  ricorso  a
servizi di flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi  di
mercato. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: «Per  la  prima  volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente» e  nel  medesimo  comma  2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito  alla  predetta
analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  adotta  con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le  misure  sui
sistemi di protezione e di difesa delle  reti  elettriche  necessarie
per  garantire  la  sicurezza  del  sistema,  nonche'  definisce   le
modalita' per la rapida installazione  di  ulteriori  dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile». 
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante «Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1000 volt». 
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186. 
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta  motivata
dei concessionari  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
istruisce la domanda  ricevuta  circa  l'individuazione  dei  singoli
asset regolati, definendo la  relativa  remunerazione  entro  novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta. ))