Art. 21 (( Differimento dell'operativita' della garanzia )) globale di esecuzione 1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 5 dell'art 357 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: - "Art. 357 Norme transitorie (Omissis) 5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento." - si riporta il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 6-6-2012 n. 73 recante Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131, convertito con legge 23-7-2012 n. 119 pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2012, n. 176: "2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno."