Art. 21 
 
     (( Differimento dell'operativita' della garanzia )) globale 
                            di esecuzione 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2012,  n.
119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art  357  del
          D.P.R. 5-10-2010 n. 207 recante Regolamento  di  esecuzione
          ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, recante «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella  Gazz.  Uff.  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O.: 
              - 
              "Art. 357 Norme transitorie 
              (Omissis) 
              5. Le disposizioni della parte II, titolo VI,  capo  II
          (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti  i
          cui bandi o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano
          pubblicati a decorrere da un anno successivo alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  regolamento,  nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui gli inviti a presentare le  offerte  siano
          inviati a decorrere da un  anno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento." 
              - si riporta il comma 2 dell'art. 1 del  D.L.  6-6-2012
          n.  73  recante  Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          qualificazione delle  imprese  e  di  garanzia  globale  di
          esecuzione pubblicato nella Gazz. Uff. 7  giugno  2012,  n.
          131, convertito con legge 23-7-2012 n. 119 pubblicata nella
          Gazz. Uff. 30 luglio 2012, n. 176: 
              "2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207, sono prorogati di un anno."