Art. 21 Autorita' nazionale - UAMA 1. L'Autorita' nazionale - UAMA: a) esercita le competenze previste dalla legge, rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli; b) provvede agli adempimenti di competenza, di cui agli articoli 10-sexies, comma 7, e 15, della legge; c) adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo; d) e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa; e) conclude accordi, per le attivita' di istituto, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; f) esercita attivita' di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'articolo 20-ter della legge, anche mediante l'invio di propri funzionari; g) se nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e controllo riscontra irregolarita' relative agli obblighi previsti dalla legge, procede ai sensi dell'articolo 25-bis della legge; h) irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-bis, commi 1, 2 e 4 della legge, nonche', nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative accessorie; la sanzione di cui al comma 3 del medesimo articolo 25-bis e' irrogata dal Ministro della difesa con le modalita' di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Le sezioni responsabili della certificazione e dei controlli operanti presso l'Autorita' nazionale - UAMA sono competenti anche per i compiti connessi alle attivita' di istruttoria e irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25-bis della legge.
Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 10-sexies, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 12. - Per il testo dell'art. 15 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11. - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 20-ter della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 20-ter (Poteri di vigilanza). - 1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'art. 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'art. 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono: a) accedere a tutti i locali pertinenti; b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.». - Il testo dell'art. 25-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 25-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'art. 10-septies, comma 1. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'art. 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 10-septies, comma 3. 3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresi' la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'art. 3. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'art. 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'art. 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'art. 20, comma 3. 5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attivita' del Comitato consultivo di cui all'art. 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalita' di cui all'art. 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente art. si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: «8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.».