Art. 21 
 
                     Autorita' nazionale - UAMA 
 
  1. L'Autorita' nazionale - UAMA: 
  a)  esercita  le  competenze  previste  dalla  legge,  rilascia  le
autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli; 
  b) provvede agli adempimenti di competenza, di  cui  agli  articoli
10-sexies, comma 7, e 15, della legge; 
  c) adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni  interessate
e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con
quest'ultimo; 
  d)  e'  responsabile  per  l'attuazione  dei  piani  gestionali  di
competenza della stessa; 
  e) conclude accordi, per le attivita' di istituto, anche  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  f)  esercita  attivita'  di  monitoraggio  e   controllo,   dispone
l'acquisizione   di   documentazione,   programma   l'audizione   dei
responsabili ed esercita i poteri di vigilanza  di  cui  all'articolo
20-ter della legge, anche mediante l'invio di propri funzionari; 
  g) se nell'ambito  delle  attivita'  di  monitoraggio  e  controllo
riscontra irregolarita' relative agli obblighi previsti dalla  legge,
procede ai sensi dell'articolo 25-bis della legge; 
  h) irroga le sanzioni  pecuniarie  previste  dall'articolo  25-bis,
commi 1, 2 e 4 della legge, nonche', nei casi previsti dalla legge 24
novembre 1981, n. 689,  le  sanzioni  amministrative  accessorie;  la
sanzione di cui al comma 3 del medesimo articolo 25-bis  e'  irrogata
dal Ministro della difesa con le modalita' di  cui  all'articolo  44,
comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Le sezioni responsabili della  certificazione  e  dei  controlli
operanti presso l'Autorita' nazionale - UAMA  sono  competenti  anche
per i compiti connessi alle attivita' di  istruttoria  e  irrogazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4  dell'articolo  25-bis  della
legge. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo  dell'art.  10-sexies,  comma  7,  della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda  nelle  note  all'art.
          12. 
              - Per il testo dell'art. 15 della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241, e' il seguente: 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.  14,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  sempre  concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3. 
              2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, con firma elettronica avanzata, ai sensi  dell'art.  1,
          comma 1, lettera q-bis), del decreto  legislativo  7  marzo
          2005,  n.  82,   ovvero   con   altra   firma   elettronica
          qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
          della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
          All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  dalla
          legislazione vigente.». 
              - Il testo dell'art. 20-ter della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, e' il seguente: 
              «Art. 20-ter (Poteri di vigilanza). - 1.  Il  Ministero
          degli affari esteri, allo scopo di verificare  il  rispetto
          dei divieti normativi e delle prescrizioni  amministrative,
          nonche'  la  conformita'  alle  condizioni   indicate   nel
          certificato e con i criteri  definiti  all'art.  10-sexies,
          effettua  delle  visite  presso  le  aziende  iscritte   al
          registro  di  cui  all'art.  3,  inviando   gli   ispettori
          designati, i quali possono: 
              a) accedere a tutti i locali pertinenti; 
              b) esaminare  e  acquisire  copie  di  registri,  dati,
          regolamenti interni e altri materiali relativi ai  prodotti
          esportati,  trasferiti   o   ricevuti   in   base   a   una
          autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.». 
              - Il testo dell'art. 25-bis della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, e' il seguente: 
              «Art. 25-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo  che
          il fatto costituisca  reato,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.000  a
          euro 20.000  il  fornitore  che  ometta  di  comunicare  ai
          destinatari le informazioni  di  cui  all'art.  10-septies,
          comma 1. 
              2.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'irregolare  o  la  mancata  tenuta   del   registro   dei
          trasferimenti di  cui  all'art.  10-septies,  comma  2,  si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma da euro 5.000 a euro 20.000. La  stessa  sanzione  si
          applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui
          all'art. 10-septies, comma 3. 
              3. In caso di reiterazione delle violazioni di  cui  ai
          commi 1 e 2, al fornitore si applica altresi'  la  sanzione
          amministrativa della sospensione per due anni dal  registro
          di cui all'art. 3. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al  registro  di
          cui all'art. 3, che non invia  al  Ministero  degli  affari
          esteri  la  documentazione  di  cui   all'art.   20   entro
          centottanta  giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni,
          secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte  salve
          le cause di giustificazione di cui all'art. 20, comma 3. 
              5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il
          Ministero della difesa e sentite le  altre  amministrazioni
          nel quadro delle attivita' del Comitato consultivo  di  cui
          all'art. 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di  cui
          ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al
          comma 3 si provvede con decreto del Ministro della  difesa,
          secondo le modalita' di  cui  all'art.  44,  comma  8,  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Per  quanto  non
          previsto nel presente art. si applicano le disposizioni  di
          cui alla legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni.». 
              - La legge 24 novembre  1981,  n.  689,  (Modifiche  al
          sistema  penale)  e'  stata   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 44, comma 8,  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: 
              «8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma  7,
          lettere a), b), c) e d),  determina  la  sospensione  o  la
          cancellazione dal registro nazionale, disposta con  decreto
          del Ministro della difesa, da comunicare  ai  Ministeri  di
          cui al comma 1.».