Art. 21 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5  milioni  di  euro
per l'anno  2014,  per  essere  destinata  al  rifinanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5  della  legge  6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di  413,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2024. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2
del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a
271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a  229  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli  14,16,  19  e
20; 
    b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7  milioni
di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e  a
28,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
    c) quanto a 17,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 2 comma  616  della  legge  24  dicembre  2007  n.  244,
relativo allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
    d) quanto  a  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dall'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato; 
    e) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione della  proiezione,  per  il  medesimo  anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali » della missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.