Art. 21 
 
 
     Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie 
 
  1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di  negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte  le  seguenti:
«o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu'  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58»; 
  2. Il comma 9-bis dell'articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli
similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o  in  uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito  in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote  siano
detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si  riporta  il  testo  dell'art.   1,   del   decreto
          legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante, "Modificazioni
          al regime fiscale degli interessi, premi  ed  altri  frutti
          delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e  privati."
          e successive modificazioni, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "1. Soppressione della ritenuta alla fonte  per  talune
          obbligazioni e titoli similari. 
              1.La ritenuta del 20  per  cento  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica  sugli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari, e delle cambiali finanziarie, emesse  da  banche,
          da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'art.  168-bis  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  e  da  enti  pubblici  economici
          trasformati in societa' per azioni in base  a  disposizione
          di legge, nonche' sugli interessi ed altri  proventi  delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni  e  titoli
          similari  e  cambiali  finanziarie  non  siano   negoziate,
          detenuti da uno o piu'  investitori  qualificati  ai  sensi
          dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58. 
              2. Per i  proventi  dei  titoli  obbligazionari  emessi
          dagli enti territoriali ai sensi degli  articoli  35  e  37
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il  regime
          tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
          territoriali emittenti ed e' agli  stessi  versata  con  le
          modalita' di cui al capo  III  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 
              3. Le  disposizioni  incompatibili  con  la  disciplina
          introdotta dal presente decreto sono soppresse. ". 
              -Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge  22
          giugno  2012,  n.  83,  recante,  "Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.", convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 recante, "Misure urgenti per la
          crescita del Paese.", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. - 4. (soppressi) 
              5. All'art. 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.
          43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a  tre
          mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione»
          sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non
          inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi  dalla
          data di emissione». (124) 
              5-bis. Dopo il comma  2  dell'art.  1  della  legge  13
          gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti: 
              «2-bis. Le cambiali finanziarie possono  essere  emesse
          da societa' di capitali nonche' da societa'  cooperative  e
          mutue  assicuratrici   diverse   dalle   banche   e   dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003.  Le
          societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del
          capitale  negoziati  in   mercati   regolamentati   o   non
          regolamentati   possono   emettere   cambiali   finanziarie
          subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: 
              a) l'emissione deve essere assistita,  in  qualita'  di
          sponsor, da una banca o da un'impresa di  investimento,  da
          una societa'  di  gestione  del  risparmio  (SGR),  da  una
          societa'  di  gestione  armonizzata,  da  una  societa'  di
          investimento a  capitale  variabile  (SICAV),  purche'  con
          succursale costituita nel territorio della Repubblica,  che
          assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
          e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
              b) lo sponsor mantiene nel  proprio  portafoglio,  fino
          alla naturale scadenza, una quota  dei  titoli  emessi  non
          inferiore: 
              1) al 5 per cento del valore di emissione  dei  titoli,
          per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 
              2) al 3 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro,  in
          aggiunta  alla  quota  risultante  dall'applicazione  della
          percentuale di cui al numero 1); 
              3) al 2 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 10  milioni  di  euro,  in  aggiunta  alla  quota
          risultante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
          numeri 1) e 2); 
              c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un
          revisore contabile o da una societa' di revisione  iscritta
          nel registro dei revisori contabili; 
              d) le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e
          girate   esclusivamente   in    favore    di    investitori
          professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
          soci  della  societa'  emittente;  il  collocamento  presso
          investitori professionali in rapporto di controllo  con  il
          soggetto che assume il ruolo  di  sponsor  e'  disciplinato
          dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 
              2-ter.  Lo  sponsor   deve   segnalare,   per   ciascun
          emittente,  se  l'ammontare  di  cambiali  finanziarie   in
          circolazione e' superiore al totale  dell'attivo  corrente,
          come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per  attivo
          corrente si intende l'importo delle attivita'  in  bilancio
          con scadenza entro l'anno dalla  data  di  riferimento  del
          bilancio stesso. Nel caso in  cui  l'emittente  sia  tenuto
          alla redazione del bilancio consolidato o  sia  controllato
          da una societa' o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere
          considerato  l'ammontare  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
          consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
          momento   dell'emissione,   distinguendo   almeno    cinque
          categorie di qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
          buona, soddisfacente, scarsa  e  negativa,  da  mettere  in
          relazione, per le operazioni garantite, con  i  livelli  di
          garanzia  elevata,  normale  o  bassa.  Lo  sponsor   rende
          pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. 
              2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  2-bis,
          lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
          dalle medie e dalle piccole imprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor. 
              2-quinquies. Si puo' derogare al requisito  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
          in misura non inferiore al  25  per  cento  del  valore  di
          emissione,  da  garanzie  prestate  da  una  banca   o   da
          un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un  consorzio  di
          garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da
          societa' aderenti al consorzio. 
              2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
          lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto,  di
          certificazione  del  bilancio,  qualora   l'emissione   sia
          assistita, in misura non inferiore  al  50  per  cento  del
          valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
          una banca o da un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un
          consorzio di garanzia collettiva dei fidi per  le  cambiali
          emesse da societa' aderenti al consorzio. In  tal  caso  la
          cambiale  non  puo'  avere  durata  superiore  al  predetto
          periodo di diciotto mesi». (125) 
              6 (soppresso) 
              7. Dopo l'art. 1 della legge 13 gennaio  1994,  n.  43,
          come modificato  dal  presente  articolo,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «Art.  1-bis.-  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art.  83-bis,  comma  1,   del   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, le cambiali  finanziarie  possono
          essere emesse anche in forma dematerializzata; a  tal  fine
          l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una   societa'
          autorizzata  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione
          accentrata di strumenti finanziari. 
              2. Per l'emissione di  cambiali  finanziarie  in  forma
          dematerializzata,  l'emittente  invia  una  richiesta  alla
          societa' di gestione accentrata  di  strumenti  finanziari,
          contenente  la  promessa  incondizionata  di  pagare   alla
          scadenza  le  somme  dovute  ai  titolari  delle   cambiali
          finanziarie che risultano dalle scritture  contabili  degli
          intermediari depositari. 
              3. Nella richiesta di cui  al  comma  2  sono  altresi'
          specificati: 
              a) l'ammontare totale dell'emissione; 
              b) l'importo di ciascuna cambiale; 
              c) il numero delle cambiali; 
              d) l'importo  dei  proventi,  totale  e  suddiviso  per
          singola cambiale; 
              e) la data di emissione; 
              f) gli elementi specificati nell'art. 100, primo comma,
          numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre  1933,  n.
          1669; 
              g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
          l'indicazione  dell'identita'  del  garante  e  l'ammontare
          della garanzia; 
              h)  l'ammontare  del  capitale   sociale   versato   ed
          esistente alla data dell'emissione; 
              i)   la   denominazione,   l'oggetto    e    la    sede
          dell'emittente; 
              l)  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  al  quale
          l'emittente e' iscritto. 
              4.  Si  applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni
          contenute nel capo II del titolo II  della  parte  III  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni. 
              5. Le cambiali emesse ai sensi  del  presente  articolo
          sono esenti dall'imposta di bollo di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  ferma
          restando comunque l'esecutivita' del titolo». (124) 
              8. Le disposizioni dell'art. 3, comma 115, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali
          finanziarie nonche' alle  obbligazioni  e  titoli  similari
          emessi  da  societa'  non  emittenti  strumenti  finanziari
          rappresentativi   del   capitale   quotati    in    mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione,
          diverse dalle banche e dalle  microimprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, a condizione che  tali  cambiali  finanziarie,
          obbligazioni e titoli similari siano negoziati  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali  di  negoziazione  di
          Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.  168-bis
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali  finanziarie,
          obbligazioni  e  titoli  similari  non  siano  quotati,   a
          condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai
          sensi dell'art. 100 del  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.   58,   che   non   detengano,   direttamente   o
          indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie
          o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale
          o del patrimonio della societa' emittente e  sempreche'  il
          beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia
          o in Stati e territori che consentono un  adeguato  scambio
          di  informazioni.  Dette  disposizioni  si  applicano   con
          riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni  e
          ai titoli similari emessi a partire dalla data  di  entrata
          in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              9. Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile  1996,
          n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, non si applica sugli  interessi  ed
          altri proventi delle  obbligazioni  e  titoli  similari,  e
          delle cambiali finanziarie, emesse da banche,  da  societa'
          per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.  168-bis
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  da  enti  pubblici  economici  trasformati  in
          societa' per  azioni  in  base  a  disposizione  di  legge,
          nonche'   sugli   interessi   ed   altri   proventi   delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime.». 
              9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, non si applica  agli  interessi  e  altri  proventi
          delle obbligazioni  e  titoli  similari  e  delle  cambiali
          finanziarie  corrisposti  a   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio, istituiti  in  Italia  o  in  uno
          Stato membro dell'Unione europea,  il  cui  patrimonio  sia
          investito in misura superiore  al  50  per  cento  in  tali
          titoli e le cui  quote  siano  detenute  esclusivamente  da
          investitori qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del
          decreto  legislativo  24   febbraio   1998,   n.   58.   La
          composizione del patrimonio e la tipologia  di  investitori
          deve risultare dal regolamento dell'organismo. La  medesima
          ritenuta non si applica agli  interessi  e  altri  proventi
          corrisposti a societa' per la cartolarizzazione dei crediti
          di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti  titoli
          detenuti dai predetti  investitori  qualificati  e  il  cui
          patrimonio sia investito in  misura  superiore  al  50  per
          cento in tali  obbligazioni,  titoli  similari  o  cambiali
          finanziarie. 
              10. Per i titoli emessi dalle  societa'  diverse  dalle
          banche e dalle societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'art.  168-bis  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
          si applica con riferimento ai  titoli  emessi  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              11. -112. (soppressi) 
              13. Le spese di emissione delle  cambiali  finanziarie,
          delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art.  1
          del decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  primo
          comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute
          indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. 
              14. -15. (soppressi) 
              16. (abrogato) 
              17. -18. (soppressi) 
              19. Le obbligazioni  e  i  titoli  similari  emessi  da
          societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
          del capitale quotati in mercati regolamentati o in  sistemi
          multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  possono
          prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
          di subordinazione, purche' con scadenza iniziale  uguale  o
          superiore a trentasei mesi. 
              20. La clausola di subordinazione definisce  i  termini
          di postergazione del portatore del titolo ai diritti  degli
          altri  creditori  della  societa'  e   ad   eccezione   dei
          sottoscrittori del solo  capitale  sociale.  Alle  societa'
          emittenti titoli subordinati si applicano le norme  di  cui
          all'art. 2435 del codice civile. 
              Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano  tra
          le emissioni  obbligazionarie  e  ne  rispettano  i  limiti
          massimi fissati dalla legge. 
              21. La clausola di partecipazione regola la  parte  del
          corrispettivo   spettante   al   portatore    del    titolo
          obbligazionario,  commisurandola  al  risultato   economico
          dell'impresa emittente. Il tasso di interesse  riconosciuto
          al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
          puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
          tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
          si obbliga a versare annualmente al soggetto  finanziatore,
          entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio,  una
          somma commisurata al  risultato  economico  dell'esercizio,
          nella percentuale indicata all'atto  dell'emissione  (parte
          variabile del corrispettivo). 
              Tale somma e' proporzionale al rapporto tra  il  valore
          nominale delle obbligazioni partecipative e  la  somma  del
          capitale sociale, aumentato della riserva  legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato,   e   del   medesimo   valore   delle   predette
          obbligazioni. 
              22. Le regole di  calcolo  della  parte  variabile  del
          corrispettivo sono  fissate  all'atto  dell'emissione,  non
          possono   essere   modificate   per   tutta    la    durata
          dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
          possono discendere, in tutto o in parte,  da  deliberazioni
          societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
              23.  La  variabilita'  del  corrispettivo  riguarda  la
          remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
          di rimborso in linea capitale dell'emissione. 
              24.  Qualora  l'emissione  con  clausole  partecipative
          contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
          vincolo di non ridurre  il  capitale  sociale  se  non  nei
          limiti  dei   dividendi   sull'utile   dell'esercizio,   la
          componente variabile del corrispettivo costituisce  oggetto
          di  specifico  accantonamento  per  onere  nel  conto   dei
          profitti  e  delle  perdite   della   societa'   emittente,
          rappresenta un costo e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del
          reddito dell'esercizio di competenza, a condizione  che  il
          corrispettivo non sia  costituito  esclusivamente  da  tale
          componente variabile. Ad ogni effetto di legge,  gli  utili
          netti annuali si considerano depurati da detta somma. 
              24-bis. La disposizione di cui al comma 24  si  applica
          solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
          nel comma 8. 
              25.  La  parte  variabile  del  corrispettivo  non   e'
          soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              26. All'art. 2412 del codice civile, il quinto comma e'
          sostituito dal seguente 
              «I  commi  primo  e  secondo  non  si  applicano   alle
          emissioni di obbligazioni destinate ad  essere  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
          acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.». 
              26-bis. Le obbligazioni, le cambiali  finanziarie  e  i
          titoli similari di cui al presente articolo,  le  quote  di
          fondi di investimento che investono  prevalentemente  negli
          anzidetti   strumenti   finanziari,   nonche'   i    titoli
          rappresentativi di operazioni di  cartolarizzazione  aventi
          ad   oggetto    gli    anzidetti    strumenti    finanziari
          costituiscono, anche se non destinati ad  essere  negoziati
          in un mercato regolamentato o in sistemi  multilaterali  di
          negoziazione e anche se privi di valutazione del merito  di
          credito da parte  di  operatori  terzi,  attivi  ammessi  a
          copertura  delle  riserve   tecniche   delle   imprese   di
          assicurazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni.  Entro
          30   giorni   dall'entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che  disciplini
          le misure di  dettaglio  per  la  copertura  delle  riserve
          tecniche   tramite    gli    attivi    sopra    menzionati.
          L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui  al
          presente comma  e'  altresi'  compatibile  con  le  vigenti
          disposizioni in materia di limiti di investimento di  fondi
          pensione. ".