Art. 21 
 
   Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati 
 
  1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo  10  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni  in  caso  di
tramutamenti successivi). - Il Consiglio superiore della magistratura
espleta, di regola due volte all'anno, le procedure  di  tramutamento
successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. 
  Il Ministro della giustizia adotta un  solo  decreto  per  tutti  i
magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con
unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. 
  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  nel   disporre   il
tramutamento che comporta o  rende  piu'  grave  una  scopertura  del
trentacinque per  cento  dell'organico  dell'ufficio  giudiziario  di
appartenenza del magistrato interessato alla procedura,  delibera  la
sospensione dell'efficacia del provvedimento sino  alla  delibera  di
copertura del posto lasciato vacante. La  sospensione  dell'efficacia
di cui al  periodo  che  precede  cessa  comunque  decorsi  sei  mesi
dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando
l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di  tramutamento  ha
una scopertura uguale o  superiore  alla  percentuale  di  scopertura
dell'ufficio di provenienza. 
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di
tramutamento avviate  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura adottata successivamente  all'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.