Art. 21 
 
 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  1. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 20, qualora nel corso delle attivita' ispettive  di  cui
all'articolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il
rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro
un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre  mesi
dell'attivita'   ovvero,   nei   casi   piu'   gravi,    la    revoca
dell'autorizzazione. 
  2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione  non  determinano
conseguenze negative sul benessere  degli  animali  alloggiati  nello
stabilimento.