Art. 21 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo 7, comma 1, e 9, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 12, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 6 si applica anche al mandatario che non ottempera agli obblighi dell'articolo 8, comma 3. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 4, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.