Art. 21 
 
                Determinazione del valore dell'affare 
 
  1.  Nella  liquidazione  dei  compensi  il  valore  dell'affare  e'
determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma -
a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si  ha  riguardo
al valore effettivo dell'affare, anche in  relazione  agli  interessi
perseguiti dalla parte,  quando  risulta  manifestamente  diverso  da
quello presunto a norma  del  codice  di  procedura  civile  o  della
legislazione speciale. 
  2.  Per  l'assistenza  in  procedure   concorsuali   giudiziali   e
stragiudiziali si ha riguardo  al  valore  del  credito  del  cliente
creditore o all'entita' del passivo del cliente debitore. 
  3.  Per  l'assistenza  in  affari  di  successioni,   divisioni   e
liquidazioni si ha riguardo  al  valore  della  quota  attribuita  al
cliente. 
  4.  Per  l'assistenza  in  affari  amministrativi  il  compenso  si
determina secondo i criteri  previsti  nelle  norme  dettate  per  le
prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale  del
cliente. 
  5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha  riguardo
al valore delle  imposte,  tasse,  contributi  e  relativi  accessori
oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso  di
oneri poliennali. 
  6.  Qualora   il   valore   effettivo   dell'affare   non   risulti
determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati  lo
stesso si considera di valore indeterminabile. 
  7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola  e
a questi fini  di  valore  non  inferiore  a  euro  26.000,00  e  non
superiore a  euro  260.000,00,  tenuto  conto  dell'oggetto  e  della
complessita'  dell'affare  stesso.  Qualora   il   valore   effettivo
dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto,  per  il
numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per  la
rilevanza degli effetti e dei risultati utili  di  qualsiasi  natura,
anche non patrimoniale, il suo valore si  considera  di  regola  e  a
questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.