Art. 21 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 aprile 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando