Articolo 21 Sicurezza, organizzazione dei soccorsi e circostanze eccezionali 21.1 Autorita' competenti per la sicurezza ferroviaria Le Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria sono competenti sul loro territorio nazionale. Sotto il controllo della Commissione intergovernativa previsto all'articolo 9.1.3, g), del presente Accordo, esse coordinano l'esercizio delle loro missioni relative alla sezione transfrontaliera e alla linea storica del Frejus. Tengono costantemente informata la Commissione intergovernativa delle loro decisioni relative a queste opere e le trasmettono ogni informazione che le riguarda. Le richieste di autorizzazione di sicurezza per la sezione transfrontaliera o per la linea storica del Frejus sono rivolte alle due Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria, che si coordinano ed esprimono una decisione congiunta. Le richieste di certificato di sicurezza parte B ai sensi della lettera b) del punto 2 dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE e dell'autorizzazione per il materiale rotabile per la sezione transfrontaliera o per la linea storica del Frejus sono rivolte alle due Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria, che si coordinano ed esprimono una decisione congiunta. Le autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria si sforzano di avvicinare i loro punti di vista quando devono rendere una decisione congiunta. Tale decisione e' motivata. Ciascuna delle autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria precisa particolarmente le ragioni per le quali, in considerazione delle caratteristiche della rete sul suo territorio, le domande presentate vengono accettate o respinte. 21.2 Piani di intervento e di sicurezza dei gestori delle infrastrutture I gestori delle infrastrutture definiscono, ciascuno di loro per la sezione che li riguarda, le procedure relative alla prevenzione e ai piani di intervento e di sicurezza in caso di guasto o di incidente, che devono essere conformi al piano di soccorso binazionale di cui all'articolo 21.3 del presente Accordo e devono essere convalidati dalla Commissione intergovernativa, previo parere del Comitato di sicurezza Le procedure di prevenzione e i piani di intervento e di sicurezza sono trasmessi alle Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria competenti. 21.3 Organizzazione dei soccorsi esterni I Prefetti italiano e francese competenti dal punto di vista territoriale stabiliscono un piano di soccorso binazionale, che definisce l'organizzazione dei soccorsi sulla sezione transfrontaliera. Il piano e le sue modifiche successive sono convalidate dalla Commissione intergovernativa, previo parere del Comitato di sicurezza. I soccorsi in caso di incidente o di catastrofe sulla sezione transfrontaliera sono organizzati dalle Autorita' incaricate della sicurezza civile, prendendo in considerazione prioritariamente l'evacuazione delle persone, l'accessibilita'. al luogo dell'incidente e la rapidita' dell'intervento dei servizi di soccorso, qualunque sia lo Stato sul cui territorio si e' verificato l'incidente. A tal fine, le Parti decidono di autorizzare le squadre di soccorso dell'altro Stato ad attraversare la frontiera, se richiesto dall'emergenza, al di fuori dei punti di attraversamento autorizzati. Il comando e la direzione delle operazioni di soccorso sono garantiti dalle Autorita' nazionali competenti, a seconda dell'ubicazione del sinistro. In caso di incertezza circa il lato della frontiera interessato, i servizi di soccorso di ogni Stato si impegnano in un primo tempo come se l'evento fosse accaduto sul proprio territorio rispettivo, per assicurare un tempestivo soccorso ottimale. Dal momento in cui la localizzazione esatta dell'evento e' nota, il comando spetta alle autorita' nazionali territorialmente competenti. Se l'evento si situa esattamente al punto di frontiera, il comando e' assicurato conformemente alle indicazioni del piano di soccorso binazionale in vigore al momento dell'evento. 21.4 In tutti i casi di circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o civili, atti di terrorismo, conflitti armati o minacce di tali situazioni, assembramenti pericolosi agli accessi diretti alle opere, ogni Parte, dopo consultazione dell'altra, salvo impossibilita', puo' intraprendere delle misure in deroga alle obbligazioni imputategli dal presente Accordo, ed in particolare puo' decidere per il tempo strettamente necessario la chiusura o la limitazione del traffico in tutta o una parte dell'opera. L'introduzione di tali misure non comporta alcun diritto a favore del Promotore pubblico o dell'altra Parte.