(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  Sicurezza, organizzazione dei soccorsi e circostanze eccezionali 
 
  21.1 Autorita' competenti per la sicurezza ferroviaria 
 
  Le Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria sono competenti sul
loro territorio nazionale. 
 
  Sotto il  controllo  della  Commissione  intergovernativa  previsto
all'articolo  9.1.3,  g),  del  presente  Accordo,  esse   coordinano
l'esercizio   delle   loro    missioni    relative    alla    sezione
transfrontaliera  e  alla   linea   storica   del   Frejus.   Tengono
costantemente informata la Commissione  intergovernativa  delle  loro
decisioni relative a queste opere e le trasmettono ogni  informazione
che le riguarda. 
 
  Le  richieste  di  autorizzazione  di  sicurezza  per  la   sezione
transfrontaliera o per la linea storica del Frejus sono rivolte  alle
due Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria, che  si  coordinano
ed esprimono una decisione congiunta. 
 
  Le richieste di certificato di sicurezza parte  B  ai  sensi  della
lettera b) del punto 2 dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE  e
dell'autorizzazione  per  il  materiale  rotabile  per   la   sezione
transfrontaliera o per la linea storica del Frejus sono rivolte  alle
due Autorita' nazionali di sicurezza ferroviaria, che  si  coordinano
ed esprimono una decisione congiunta. 
 
  Le autorita' nazionali di  sicurezza  ferroviaria  si  sforzano  di
avvicinare i loro punti di vista quando devono rendere una  decisione
congiunta. Tale  decisione  e'  motivata.  Ciascuna  delle  autorita'
nazionali di sicurezza ferroviaria precisa particolarmente le ragioni
per le quali, in considerazione delle caratteristiche della rete  sul
suo territorio, le domande presentate vengono accettate o respinte. 
 
  21.2  Piani  di  intervento  e  di  sicurezza  dei  gestori   delle
infrastrutture 
 
  I gestori delle infrastrutture definiscono, ciascuno di loro per la
sezione che li riguarda, le procedure relative alla prevenzione e  ai
piani di intervento e di sicurezza in caso di guasto o di  incidente,
che devono essere conformi al piano di soccorso  binazionale  di  cui
all'articolo 21.3 del presente Accordo e  devono  essere  convalidati
dalla Commissione intergovernativa, previo  parere  del  Comitato  di
sicurezza 
 
  Le procedure di prevenzione e i piani di intervento e di  sicurezza
sono trasmessi alle  Autorita'  nazionali  di  sicurezza  ferroviaria
competenti. 
 
  21.3 Organizzazione dei soccorsi esterni 
 
  I Prefetti italiano  e  francese  competenti  dal  punto  di  vista
territoriale stabiliscono  un  piano  di  soccorso  binazionale,  che
definisce    l'organizzazione    dei    soccorsi    sulla     sezione
transfrontaliera.  Il  piano  e  le  sue  modifiche  successive  sono
convalidate dalla Commissione  intergovernativa,  previo  parere  del
Comitato di sicurezza. 
 
  I soccorsi in caso di  incidente  o  di  catastrofe  sulla  sezione
transfrontaliera sono organizzati dalle  Autorita'  incaricate  della
sicurezza  civile,  prendendo  in   considerazione   prioritariamente
l'evacuazione   delle    persone,    l'accessibilita'.    al    luogo
dell'incidente  e  la  rapidita'  dell'intervento  dei   servizi   di
soccorso, qualunque sia lo Stato sul cui territorio si e'  verificato
l'incidente. A tal fine, le Parti decidono di autorizzare le  squadre
di  soccorso  dell'altro  Stato  ad  attraversare  la  frontiera,  se
richiesto dall'emergenza, al di fuori dei  punti  di  attraversamento
autorizzati. 
 
  Il comando  e  la  direzione  delle  operazioni  di  soccorso  sono
garantiti   dalle   Autorita'   nazionali   competenti,   a   seconda
dell'ubicazione del sinistro. In caso di  incertezza  circa  il  lato
della frontiera interessato, i servizi di soccorso di ogni  Stato  si
impegnano in un primo tempo  come  se  l'evento  fosse  accaduto  sul
proprio territorio rispettivo, per assicurare un tempestivo  soccorso
ottimale. Dal momento in cui la localizzazione esatta dell'evento  e'
nota, il comando spetta  alle  autorita'  nazionali  territorialmente
competenti. Se l'evento si situa esattamente al punto  di  frontiera,
il comando e' assicurato conformemente alle indicazioni del piano  di
soccorso binazionale in vigore al momento dell'evento. 
 
  21.4 In tutti i casi di circostanze  eccezionali  quali  catastrofi
naturali o civili, atti di terrorismo, conflitti armati o minacce  di
tali situazioni, assembramenti pericolosi agli accessi  diretti  alle
opere,   ogni   Parte,   dopo   consultazione    dell'altra,    salvo
impossibilita',  puo'  intraprendere  delle  misure  in  deroga  alle
obbligazioni imputategli dal presente Accordo, ed in particolare puo'
decidere per il  tempo  strettamente  necessario  la  chiusura  o  la
limitazione del traffico in tutta o una parte dell'opera. 
 
  L'introduzione di tali misure non comporta alcun diritto  a  favore
del Promotore pubblico o dell'altra Parte.