(( Art. 21 Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia." )).