(( Art. 21-ter 
 
Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato  il  tirocinio
  formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del  decreto-legge  6
  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
  luglio 2011, n. 111 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e' sostituito dai seguenti: 
  "1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  da  adottare  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il numero e i criteri per l'individuazione  dei  soggetti
che hanno svolto il periodo di perfezionamento  di  cui  all'articolo
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per
svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una  durata  non
superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di  merito  e
delle  esigenze  organizzative  degli  uffici  giudiziari,   in   via
prioritaria    a    supporto    dei    servizi    di     cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita' alla minore
eta' anagrafica ed e' assicurata  un'equa  ripartizione  territoriale
delle  risorse,  tenendo  conto   delle   dimensioni   degli   uffici
giudiziari.  Con  il  medesimo  decreto  puo'  essere  attribuita  ai
soggetti di cui al presente comma una  borsa  di  studio  nei  limiti
delle risorse destinabili  e,  in  ogni  caso,  per  un  importo  non
superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresi'  i  requisiti
per  l'attribuzione  della  borsa  di  studio,   tenuto   conto,   in
particolare,  del  titolo  di  studio,  dell'eta'  e  dell'esperienza
formativa. 
  1-ter. Lo  svolgimento  del  periodo  di  perfezionamento  non  da'
diritto ad alcun  compenso  e  non  determina  l'insorgere  di  alcun
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,   ne'   di   obblighi
previdenziali. 
  1-quater. Il completamento del periodo  di  perfezionamento  presso
l'ufficio per il processo ai  sensi  del  comma  1-bis  del  presente
articolo costituisce titolo di preferenza a  parita'  di  merito,  ai
sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla  pubblica  amministrazione.
Nelle  procedure  concorsuali  indette   dall'amministrazione   della
giustizia  sono  introdotti  meccanismi  finalizzati  a   valorizzare
l'esperienza  formativa  acquisita  mediante  il  completamento   del
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi
del citato comma 1-bis. 
  1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo
di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  e  successive  modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di  preferenza  a
parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive  modificazioni,  nei  concorsi  indetti   dalla   pubblica
amministrazione". 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per  l'anno  2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37, comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie. 
              In vigore dal 1 marzo 2015 
              Commi da 1. a 10. (omissis) 
              11.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria,  nonche',  per  il   solo   anno   2014,   nella
          prospettiva  di  migliorare   l'efficienza   degli   uffici
          giudiziari e per consentire a coloro che  hanno  completato
          il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
          dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228, lo svolgimento di un  periodo  di  perfezionamento  da
          completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa  di
          15 milioni di euro. La titolarita'  del  relativo  progetto
          formativo e' assegnata  al  Ministero  della  giustizia.  A
          decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5  milioni  di
          euro del predetto importo e'  destinata  all'incentivazione
          del  personale  amministrativo  appartenente  agli   uffici
          giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi  di  cui  al
          comma  12,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 9, comma 2-bis, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e alle spese  di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          primo  periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle   risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          ordinaria. 
              Commi da 11-bis. a 21. (omissis)". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  50  del  citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, cosi' come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 50. (Ufficio per il processo) 
              In vigore dal 19 agosto 2014 
              1.  Al  decreto-legge  18   ottobre   2012,   n.   179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, dopo l'articolo  16-septies  e'  inserito  il
          seguente: 
              "Art. 16-octies 
              (Ufficio per il processo) 
              1. Al fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del
          processo,    attraverso    l'innovazione    dei     modelli
          organizzativi ed assicurando  un  piu'  efficiente  impiego
          delle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione
          sono costituite, presso le corti di appello e  i  tribunali
          ordinari, strutture organizzative denominate  'ufficio  per
          il  processo',  mediante   l'impiego   del   personale   di
          cancelleria e di coloro che  svolgono,  presso  i  predetti
          uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  o  la
          formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo
          37, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per  il  processo
          costituito presso le corti di appello i  giudici  ausiliari
          di cui agli articoli 62 e  seguenti  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il  processo
          costituito  presso  i  tribunati,  i  giudici  onorari   di
          tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
              2. Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              1-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  da
          adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  determinati  il  numero  e  i  criteri  per
          l'individuazione dei soggetti che hanno svolto  il  periodo
          di perfezionamento di cui all'articolo 37,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive   modificazioni,   che   possano    far    parte
          dell'ufficio per il  processo  per  svolgere  un  ulteriore
          periodo di perfezionamento per una durata non  superiore  a
          dodici mesi, tenuto conto delle  valutazioni  di  merito  e
          delle esigenze organizzative degli  uffici  giudiziari,  in
          via prioritaria a  supporto  dei  servizi  di  cancelleria.
          Nell'individuazione dei criteri e'  riconosciuta  priorita'
          alla  minore  eta'  anagrafica  ed  e'  assicurata  un'equa
          ripartizione  territoriale  delle  risorse,  tenendo  conto
          delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con  il  medesimo
          decreto puo'  essere  attribuita  ai  soggetti  di  cui  al
          presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse
          destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a
          400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per
          l'attribuzione della borsa  di  studio,  tenuto  conto,  in
          particolare,   del   titolo   di   studio,   dell'eta'    e
          dell'esperienza formativa. 
              1-ter. Lo svolgimento del  periodo  di  perfezionamento
          non  da'  diritto  ad  alcun  compenso  e   non   determina
          l'insorgere di  alcun  rapporto  di  lavoro  subordinato  o
          autonomo, ne' di obblighi previdenziali. 
              1-quater.   Il    completamento    del    periodo    di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione.  Nelle   procedure   concorsuali   indette
          dall'amministrazione  della   giustizia   sono   introdotti
          meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
          acquisita  mediante  il  completamento   del   periodo   di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del citato comma 1-bis. 
              1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno   completato   il
          tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione. 
              2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1: 
              1)  dopo  le  parole:  "i  tribunali  ordinari,"   sono
          inserite le seguenti: "gli uffici  requirenti  di  primo  e
          secondo grado,"; 
              2) il secondo periodo e' soppresso; 
              b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
              "11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio".". 
              Riferimento normativo all'articolo 21-quater 
              Per il testo dell' articolo 1, comma  425  della  legge
          190 del 2014 si veda il riferimento normativo  all'articolo
          21. 
              Riferimento normativo all'articolo 21-quinquies 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 526 e 527,
          della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "Art. 1. 
              Comma 526 
              In vigore dal 1 gennaio 2015 
              526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo comma dell'articolo 1 e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «A  decorrere  dal   1°   settembre   2015   le   spese
          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai
          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai
          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di
          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1°  settembre  2015  i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione»; 
              b)  gli  articoli  2,  3,  4  e  5  sono  abrogati  con
          decorrenza dal 1° settembre 2015. 
              Comma 527 
              In vigore dal 1 gennaio 2015 
              527. Per l'anno 2015 la  dotazione  del  capitolo  1551
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          giustizia e' finalizzata all'erogazione del  contributo  ai
          comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1  della
          legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526
          del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31  agosto
          2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua  dotazione
          di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e   di   cassa,
          confluisce in un apposito  capitolo  da  istituire  per  le
          finalita' di cui al secondo comma  del  citato  articolo  1
          della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526,
          lettera a), del presente articolo.  A  decorrere  dall'anno
          2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di  euro
          annui.  I  rimborsi  ai  comuni  per   l'anno   2015   sono
          determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 4  maggio  1998,
          n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese
          di cui al citato articolo 1 della legge n.  392  del  1941,
          come  modificato  dal  citato  comma   526   del   presente
          articolo." 
              Riferimento normativo all'articolo 21-sexies 
              La citata legge 23 dicembre 2014, n. 190,( Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge  di  stabilita'  2015))  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.. 
              Riferimento normativo all'articolo 21-septies 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  27
          gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura  e  di
          estorsione,  nonche'  di  composizione   delle   crisi   da
          sovraindebitamento), cosi' come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  8.  Contenuto  dell'accordo  o  del  piano   del
          consumatore. 
              In vigore dal 20 ottobre 2012 
              1. La proposta di accordo o di  piano  del  consumatore
          prevede la ristrutturazione dei debiti e  la  soddisfazione
          dei crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante
          cessione dei crediti futuri. 
              2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore  non
          siano sufficienti a garantire la fattibilita'  dell'accordo
          o del  piano  del  consumatore,  la  proposta  deve  essere
          sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi  che  consentono   il
          conferimento,  anche  in  garanzia,  di  redditi   o   beni
          sufficienti per assicurarne l'attuabilita'. 
              3. Nella proposta di accordo  sono  indicate  eventuali
          limitazioni all'accesso al mercato del credito al  consumo,
          all'utilizzo degli strumenti  di  pagamento  elettronico  a
          credito e alla  sottoscrizione  di  strumenti  creditizi  e
          finanziari. 
              3-bis. Con riferimento alla proposta di  accordo  o  di
          piano del consumatore presentata da  parte  di  chi  svolge
          attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al
          comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai
          sensi dell'articolo 107 del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti
          all'albo previsto  dall'articolo  106  del  medesimo  testo
          unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del  1993,  e
          successive modificazioni, assoggettati al  controllo  della
          Banca d'Italia.  Le  associazioni  antiracket  e  antiusura
          iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero  dell'interno
          possono destinare contributi per la chiusura di  precedenti
          esposizioni  debitorie  nel   percorso   di   recupero   da
          sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla
          presente legge. Il rimborso di tali contributi e'  regolato
          all'interno della  proposta  di  accordo  o  di  piano  del
          consumatore. 
              4.   La   proposta   di   accordo   con   continuazione
          dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
          prevedere una moratoria fino ad un  anno  dall'omologazione
          per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,  pegno
          o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei  beni
          o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione."