(( Art. 21-quater 
 
 
Misure per la  riqualificazione  del  personale  dell'amministrazione
                             giudiziaria 
 
  1. Al fine di sanare i profili di nullita',  per  violazione  delle
disposizioni  degli  articoli  14  e  15  del  contratto   collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle  norme
di cui agli articoli 15  e  16  del  contratto  collettivo  nazionale
integrativo  del  personale  non  dirigenziale  del  Ministero  della
giustizia quadriennio  2006/2009  del  29  luglio  2010,  assicurando
l'attuazione  dei  provvedimenti  giudiziari  in  cui   il   predetto
Ministero e' risultato  soccombente,  e  di  definire  i  contenziosi
giudiziari in corso, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nei
limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le
procedure di contrattazione collettiva ai fini della  definizione  di
procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei  requisiti
di legge gia' in servizio alla data del  14  novembre  2009,  per  il
passaggio del  personale  inquadrato  nel  profilo  professionale  di
cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda  al  profilo
professionale   di   funzionario   giudiziario   e   di   funzionario
dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e  protesti  (UNEP)  dell'area
terza,   con   attribuzione   della   prima   fascia   economica   di
inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14  e  15  del  CCNL
comparto Ministeri 1998/2001.  Ogni  effetto  economico  e  giuridico
conseguente  alle  procedure  di   riqualificazione   del   personale
amministrativo di cui al presente  articolo  decorre  dalla  completa
definizione delle relative procedure selettive. 
  2.  Ai  fini  del  rispetto  delle  previsioni  del  CCNL  comparto
Ministeri 1998/2001, di  cui  al  comma  1,  il  rapporto  tra  posti
riservati ai dipendenti e posti riservati agli  accessi  dall'esterno
e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del
50 per cento, computando nella percentuale gli  accessi  dall'esterno
sulla base di procedure disposte o bandite a partire  dalla  data  di
entrata in vigore del citato  CCNL,  ivi  compresi  gli  accessi  per
effetto  di  scorrimenti  di   graduatorie   concorsuali   di   altre
amministrazioni  e  le  procedure  di  mobilita'   esterna   comunque
denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del  presente
decreto. 
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle
piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di  cancelliere  e  di
ufficiale giudiziario restano ad esaurimento  in  area  seconda  sino
alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1
e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa  nel
limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma  96,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le  variazioni  di
bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti
capitoli in attuazione del presente articolo )).