Art. 21 Qualifiche di sicurezza 1. Le informazioni classificate appartenenti ad organizzazioni internazionali e all'Unione europea ed a programmi intergovernativi recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati e sono assoggettate al regime giuridico di rispettiva appartenenza.