Art. 21 
 
                       Qualifiche di sicurezza 
 
  1. Le  informazioni  classificate  appartenenti  ad  organizzazioni
internazionali e all'Unione europea ed a  programmi  intergovernativi
recano le qualifiche previste dai rispettivi  trattati,  convenzioni,
accordi,  regolamenti  e  decisioni  comunque   denominati   e   sono
assoggettate al regime giuridico di rispettiva appartenenza.