Art. 21 
 
 
                     Obiettivi della risoluzione 
 
  1. La Banca d'Italia esercita  i  poteri  ad  essa  attribuiti  dal
presente decreto avendo  riguardo  alla  continuita'  delle  funzioni
essenziali dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  alla  stabilita'
finanziaria, al contenimento  degli  oneri  a  carico  delle  finanze
pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli  investitori  protetti
da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonche'  dei  fondi  e  delle
altre attivita' della clientela. 
  2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si  tiene  conto
dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di  evitare,
per quanto possibile, distruzione di valore.