Art. 21 Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.".