Art. 21 
 
 
Disposizioni relative alla cattura di  richiami  vivi.  Procedura  di
                       infrazione n. 2014/2006 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai
fini  di  richiamo  puo'  essere  svolta  esclusivamente  con  mezzi,
impianti  o  metodi  di  cattura  che  non  sono  vietati  ai   sensi
dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE  da  impianti  della  cui
autorizzazione siano titolari le province  e  che  siano  gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.  L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle  regioni  su  parere
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il
quale svolge  altresi'  compiti  di  controllo  e  di  certificazione
dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo
di attivita'». 
  2. I commi 1-bis e 1-ter  dell'articolo  16  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 21: 
              Il comma 3 dell'articolo  4  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
          omeoterma e per il prelievo  venatorio),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art.  4  (Cattura  temporanea  e   inanellamento).   -
          (Omissis). 
              3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per  la
          cessione  ai  fini   di   richiamo   puo'   essere   svolta
          esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura  che
          non sono vietati ai sensi dell'allegato IV  alla  direttiva
          2009/147/CE da  impianti  della  cui  autorizzazione  siano
          titolari le province  e  che  siano  gestiti  da  personale
          qualificato e valutato idoneo dall'Istituto  superiore  per
          la protezione e  la  ricerca  ambientale.  L'autorizzazione
          alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su
          parere dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale, il quale  svolge  altresi'  compiti  di
          controllo e di certificazione dell'attivita'  svolta  dagli
          impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'. 
              (Omissis).". 
              I  commi   1-bis   e   1-ter   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente
          legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  24  giugno
          2014, n. 144.