Art. 21 
 
Contenuto della nota integrativa (articoli 16, paragrafo  1,  lettere
  a), e); 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), l), n)
  o), p), q), r) e 28  paragrafo  3,  della  direttiva  2013/34/UE  e
  articoli 40 e 41 della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Oltre a quanto stabilito  da  altre  disposizioni  del  presente
decreto, la nota integrativa indica: 
  a) le politiche contabili adottate; 
  b) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese  nelle  quali
l'intermediario possiede, direttamente  o  tramite  una  persona  che
agisce  a  nome  proprio,  ma  per  conto   dell'intermediario,   una
partecipazione,  precisando  la  frazione  del  capitale   posseduto,
l'importo  del  patrimonio  netto  e  dell'utile  o   della   perdita
dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale e'  stato
approvato  il  bilancio;  l'indicazione  del   patrimonio   netto   e
dell'utile  o  della  perdita  puo'  anche  essere  omessa,   qualora
l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale  e  non
sia controllata dall'intermediario di cui trattasi; 
  c) l'ammontare dei compensi  spettanti  agli  amministratori  e  ai
sindaci nonche' i crediti erogati e  le  garanzie  prestate  in  loro
favore, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando  il  tasso
d'interesse, le principali condizioni  e  gli  importi  eventualmente
rimborsati, cancellati o oggetto di  rinuncia,  nonche'  gli  impegni
assunti per loro conto per effetto  di  garanzie  di  qualsiasi  tipo
prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; 
  d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 
  e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o
quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o
quote sottoscritte durante l'esercizio; 
  f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in  azioni,
i  warrants,  le  opzioni  e  i  titoli  o   valori   simili   emessi
dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che  essi
attribuiscono; 
  g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora; 
  h) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 
  1) il loro fair value; 
  2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura; 
    i) per le  immobilizzazioni  finanziarie  iscritte  a  un  valore
superiore  a  quello  derivante  dall'applicazione  del  criterio  di
valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b),  con
esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate e
delle partecipazioni a controllo congiunto: 
  1) il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione  del
criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma  1,  lettere
a) e b), delle singole attivita' o di appropriati  raggruppamenti  di
tali attivita'; 
  2) i motivi per i quali il valore contabile non e'  stato  ridotto,
inclusa la natura degli elementi sostanziali sui  quali  si  basa  il
convincimento che tale valore possa essere recuperato; 
  l) le operazioni con parti  correlate  di  importo  rilevante,  non
concluse a normali condizioni di mercato, la natura del  rapporto,  e
ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per  la
comprensione del  bilancio,  nonche'  gli  effetti  delle  operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul  risultato
economico della societa'; 
  m) la natura e l'obiettivo commerciale di  accordi  non  risultanti
dallo  stato  patrimoniale,  con   indicazione   del   loro   effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione  degli
stessi sia necessaria  per  valutare  la  situazione  patrimoniale  e
finanziaria e il risultato economico della societa'; 
  n) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 
  o) il nome e la sede legale dell'impresa controllante che redige il
bilancio consolidato in cui l'impresa e' inclusa  in  quanto  impresa
controllata, nonche' il luogo in cui  e'  disponibile  la  copia  del
bilancio consolidato; 
  p) la proposta di destinazione degli utili  o  di  copertura  delle
perdite. 
  2. E' consentito omettere  le  informazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), quando esse possano  arrecare  grave  pregiudizio  a  una
delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella
nota integrativa.