Art. 21 
 
 
                        Causali di intervento 
 
  1. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto  quando  la  sospensione  o  la  riduzione   dell'attivita'
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: 
    a) riorganizzazione aziendale; 
    b) crisi aziendale, ad esclusione, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2016, dei casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o
di un ramo di essa; 
    c) contratto di solidarieta'. 
  2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui  al  comma  1,
lettera  a),  deve  presentare  un  piano  di  interventi   volto   a
fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o  produttiva
e deve contenere  indicazioni  sugli  investimenti  e  sull'eventuale
attivita' di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in  ogni
caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale  del
personale interessato alle sospensioni o alle  riduzioni  dell'orario
di lavoro. 
  3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,  lettera  b),
deve contenere un piano  di  risanamento  volto  a  fronteggiare  gli
squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale  o  derivanti
da condizionamenti esterni. Il piano  deve  indicare  gli  interventi
correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente  raggiungibili
finalizzati  alla  continuazione  dell'attivita'  aziendale  e   alla
salvaguardia occupazionale. 
  4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e  22,  comma  2,  entro  il
limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,
2017 e 2018, puo'  essere  autorizzato,  sino  a  un  limite  massimo
rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato
in sede  governativa  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria  qualora
all'esito del programma  di  crisi  aziendale  di  cui  al  comma  3,
l'impresa  cessi  l'attivita'  produttiva   e   sussistano   concrete
prospettive di rapida  cessione  dell'azienda  e  di  un  conseguente
riassorbimento  occupazionale.  A  tal  fine  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'  incrementato
dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli  anni  2016,
2017 e 2018. Al  fine  del  monitoraggio  della  relativa  spesa  gli
accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro   60   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  criteri
per l'applicazione del presente comma. 
  5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera  c),  e'
stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi  aziendali  ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che stabiliscono una riduzione  dell'orario  di  lavoro  al  fine  di
evitare, in tutto o in parte, la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
esubero del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60  per  cento
dell'orario  giornaliero,  settimanale  o  mensile   dei   lavoratori
interessati al contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore,  la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro  non  puo'
essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale il contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Il  trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel
periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto   di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto  in
corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui
al primo periodo devono specificare le modalita' attraverso le  quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto  relative
alla retribuzione persa a  seguito  della  riduzione  dell'orario  di
lavoro sono a carico della gestione di  afferenza,  ad  eccezione  di
quelle relative  a  lavoratori  licenziati  per  motivo  oggettivo  o
nell'ambito di una procedura di licenziamento  collettivo,  entro  90
giorni dal termine  del  periodo  di  fruizione  del  trattamento  di
integrazione salariale,  ovvero  entro  90  giorni  dal  termine  del
periodo di fruizione di un  ulteriore  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale concesso entro  120  giorni  dal  termine  del
trattamento precedente. 
  6. L'impresa non  puo'  richiedere  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale per le unita' produttive per  le  quali  abbia
richiesto,  con  riferimento  agli  stessi  periodi  e  per   causali
sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario. 
 
          Note all'art. 21: 
              Si  riporta  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali. 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione.". 
              Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15  giugno
          2015, n. 81(Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e
          revisione della normativa in  tema  di  mansioni,  a  norma
          dell'art. 1, comma 7, della  legge  10  dicembre  2014,  n.
          183): 
              "Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi. 
              1. Salvo  diversa  previsione,  ai  fini  del  presente
          decreto, per contratti collettivi si intendono i  contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.".