Art. 21 Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici 1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti: a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacita' nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m2; b) non utilizzano come fluido termovettore ne' come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni; il predetto requisito non e' richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali. 2. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua una verifica preventiva di conformita' dei progetti di impianti solari termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente decreto, e ne da' comunicazione all'interessato, ferme restando, ai fini dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai titoli II e III. 3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di: a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50; b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15. 4. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e successive modificazioni.