Art. 21 
 
                       Sigarette elettroniche 
 
  1. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica
sono immessi sul mercato  solo  se  conformi  alle  disposizioni  del
presente decreto. Il presente decreto non si applica  alle  sigarette
elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica  soggetti  a  un
obbligo di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, o ai  requisiti  prescritti
dal decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  e  successive
modificazioni. 
  2. Nel rispetto della categoria stabilita  dall'articolo  62-quater
del decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  i  fabbricanti  e  gli   importatori   di   sigarette
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica  effettuano  una
notifica al Ministero della salute e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di  eventuali  prodotti  di  tale  tipo  che  intendono
immettere sul mercato. La notifica e' presentata elettronicamente sei
mesi prima della  prevista  immissione  sul  mercato.  Per  sigarette
elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi sul mercato
prima del 20 maggio 2016, la notifica e' presentata entro sei mesi da
tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto  e'  presentata
una nuova notifica. 
  3. A seconda che il prodotto sia una  sigaretta  elettronica  o  un
contenitore di liquido di ricarica, la notifica contiene le  seguenti
informazioni: 
  a)  denominazione  e  recapito  del  fabbricante,   della   persona
giuridica o fisica responsabile all'interno dell'Unione europea e, se
del caso, dell'importatore nell'Unione europea; 
  b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto  e  delle
emissioni risultanti dal suo impiego, suddivisi  per  marca  e  tipo,
compresi i relativi quantitativi; 
  c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti  e  le  emissioni
del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare attenzione  ai
loro effetti sulla salute dei consumatori quando  inalati  e  tenendo
conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza; 
  d) informazioni sulle  dosi  e  sull'assorbimento  di  nicotina  in
condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili; 
  e) descrizione delle componenti  del  prodotto,  compresi,  se  del
caso, il  meccanismo  di  apertura  e  di  ricarica  della  sigaretta
elettronica o del contenitore di liquido di ricarica; 
  f) descrizione del processo di produzione, compreso se comporti  la
produzione in serie, e dichiarazione attestante che  il  processo  di
produzione  assicura  la  conformita'  ai  requisiti   del   presente
articolo; 
  g)  dichiarazione   attestante   la   piena   responsabilita'   del
fabbricante  e  dell'importatore  riguardo  alla  qualita'   e   alla
sicurezza del prodotto, quando e' immesso sul mercato e utilizzato in
condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. 
  4. Con il decreto di cui all'articolo 30 e' stabilita una tariffa a
carico dei fabbricanti e degli importatori di sigarette  elettroniche
e di contenitori  di  liquido  di  ricarica,  per  la  ricezione,  la
memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad
essi trasmessi a norma del presente articolo. 
  5.  I  richiedenti  provvedono  al  pagamento  di   quanto   dovuto
presentando   la   relativa   attestazione    contestualmente    alla
presentazione dell'istanza. 
  6.  Il  liquido  contenente  nicotina  contenuto  nelle   sigarette
elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica rispetta i
seguenti requisiti: 
    a) e' immesso sul mercato solo: 
  1) in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non
superi i 10 ml; 
  2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non
superiore a 2 ml; 
  3) in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml; 
  b) presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml; 
  c) non deve contenere gli additivi elencati all'articolo  8,  comma
3; 
  d) deve essere prodotto utilizzando  solo  ingredienti  di  elevata
purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di  cui  al  comma  3,
lettera b), possono essere presenti nel liquido  contenente  nicotina
solo  a  livello  di  tracce,  se  tali  tracce   sono   tecnicamente
inevitabili durante la produzione; 
  e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che
non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana. 
  7. Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di  nicotina
a  livelli  costanti  in  condizioni  normali  d'uso.  Le   sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono  essere  a
prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti  contro  la
rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza
perdite. 
  8.  Le  confezioni  unitarie  di  sigarette   elettroniche   e   di
contenitori di liquido di ricarica sono  corredate  di  un  foglietto
con: 
  a) istruzioni per l'uso e la conservazione del  prodotto,  compreso
il riferimento al fatto che l'uso del  prodotto  e'  sconsigliato  ai
giovani e ai non fumatori; 
  b) controindicazioni; 
  c) avvertenze per specifici gruppi a rischio; 
  d) informazioni su eventuali effetti nocivi; 
  e) capacita' di indurre dipendenza e tossicita'; 
  f)  recapito  del  fabbricante  o  importatore  e  di  una  persona
giuridica o fisica di contatto all'interno dell'Unione europea. 
  9. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio  esterno  delle
sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica: 
  a) includono un elenco  di  tutti  gli  ingredienti  contenuti  nel
prodotto in ordine decrescente di peso e un'indicazione del contenuto
di nicotina del prodotto e della quantita' rilasciata  per  dose,  il
numero del lotto  e  una  raccomandazione  che  inviti  a  tenere  il
prodotto fuori dalla portata dei bambini; 
  b) fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a),  non
includono elementi o  caratteristiche  di  cui  all'articolo  14,  ad
eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante  le
informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi; 
  c) recano la seguente avvertenze relativa  alla  salute:  «Prodotto
contenente nicotina, sostanza che  crea  un'elevata  dipendenza.  Uso
sconsigliato ai non fumatori.» 
  d) le avvertenze relative alla salute sono  conformi  ai  requisiti
specificati all'articolo 13, comma 2. 
  10. Sono vietate: 
  a)  le  comunicazioni  commerciali  nei  servizi   della   societa'
dell'informazione,  sulla  stampa  e  altre  pubblicazioni  stampate,
aventi lo scopo o l'effetto diretto  o  indiretto  di  promuovere  le
sigarette elettroniche e i contenitori di  liquido  di  ricarica,  ad
eccezione   delle   pubblicazioni   destinate    esclusivamente    ai
professionisti del  commercio  delle  sigarette  elettroniche  e  dei
contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni  stampate  e
edite in paesi  terzi,  se  tali  pubblicazioni  non  sono  destinate
principalmente al mercato dell'Unione europea; 
  b) le  comunicazioni  commerciali  via  radio  aventi  lo  scopo  o
l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche
e i contenitori di liquido di ricarica; 
  c) qualunque forma di contributo pubblico  o  privato  a  programmi
radiofonici aventi lo  scopo  o  l'effetto  diretto  o  indiretto  di
promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori  di  liquido  di
ricarica; 
  d) qualunque forma di  contributo  pubblico  o  privato  a  eventi,
attivita' o persone singole aventi lo scopo  o  l'effetto  diretto  o
indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori  di
liquido di ricarica e a cui partecipino o che  si  svolgano  in  vari
Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere; 
  e) per le sigarette elettroniche e  i  contenitori  di  liquido  di
ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la
direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  11. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera di  sigarette
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica  ai  consumatori
che acquistano nel territorio dello Stato. 
  12.  L'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli,  fermi  i   poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il  fatto  costituisca
reato, comunica ai fornitori  di  connettivita'  alla  rete  Internet
ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione  o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici
o di telecomunicazione,  i  siti  web  ai  quali  inibire  l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti da  inalazione  senza
combustione costituiti da sostanze  liquide  contenenti  nicotina  ai
sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 29  dicembre  2014  ai
sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di  legge  o  di
regolamento o dei limiti o delle prescrizioni  definiti  dall'Agenzia
stessa. 
  13. I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e  di
contenitori  di  liquido  di  ricarica  presentano   annualmente   al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze: 
  a) dati completi sul volume delle vendite, suddiviso  per  marca  e
tipo del prodotto; 
  b) informazioni sulle preferenze dei vari  gruppi  di  consumatori,
compresi  i  giovani,  i  non  fumatori  e  i  principali   tipi   di
utilizzatori attuali; 
  c) modo di vendita dei prodotti; 
  d) sintesi di eventuali  indagini  di  mercato  svolte  riguardo  a
quanto sopra, con la relativa traduzione inglese. 
  14. Il Ministero della  salute  monitora  l'andamento  del  mercato
relativamente alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido
di ricarica, tra cui eventuali elementi di  prova  che  il  loro  uso
costituisce un passaggio verso la dipendenza  dalla  nicotina  e,  in
ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e  i
non fumatori. 
  15. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia rendono
disponibili  al  pubblico  sul  rispettivo  sito   istituzionale   le
informazioni  presentate  a  norma  del  comma   2,   tenendo   conto
dell'esigenza di tutelare le informazioni commerciali riservate. 
  16. Tutte le informazioni ricevute a norma del  presente  articolo,
sono messe a disposizione dal Ministero della salute e dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  su  richiesta,  della  Commissione
europea e degli altri Stati membri dell'Unione  europea,  assicurando
il trattamento  riservato  dei  segreti  commerciali  e  delle  altre
informazioni riservate. 
  17. I fabbricanti, gli importatori e i  distributori  di  sigarette
elettroniche e contenitori di  liquido  di  ricarica  istituiscono  e
mantengono un sistema di  raccolta  delle  informazioni  su  tutti  i
presunti effetti nocivi di tali prodotti sulla salute umana.  Qualora
uno qualsiasi di questi operatori economici ritenga o abbia motivo di
credere che le sigarette elettroniche o i contenitori di  liquido  di
ricarica di cui dispone e che sono destinati  a  essere  immessi  sul
mercato o sono immessi sul mercato non siano sicuri o  non  siano  di
buona qualita' o  non  siano  in  altro  modo  conformi  al  presente
decreto, adotta immediatamente le misure  correttive  necessarie  per
rendere tale prodotto conforme al presente decreto, per  ritirarlo  o
richiamarlo a proprie spese,  a  seconda  dei  casi.  In  tali  casi,
l'operatore informa immediatamente il Ministero della  salute  ed  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  nonche'  le  autorita'  di
sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto  e'
reso disponibile o destinato a essere reso  disponibile,  precisando,
in particolare, il rischio per la salute umana e la  sicurezza  e  le
eventuali misure correttive adottate, come pure i risultati  di  tali
misure  correttive.  Il  Ministero  della  salute  ed  il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  possono  chiedere  agli   operatori
economici informazioni  supplementari,  anche  riguardo  gli  aspetti
della sicurezza e della qualita' o gli eventuali effetti nocivi delle
sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di ricarica. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219
          (Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE   (e   successive
          direttive di modifica) relativa ad  un  codice  comunitario
          concernente i  medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della
          direttiva 2003/94/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 21 giugno 2006, n. 142, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46
          (Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,   concernente   i
          dispositivi medici) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          6 marzo 1997, n. 54, S.O. 
              Il testo dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29  novembre  1995,
          n. 279, S.O. cosi' recita: 
              «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere  dal  1°
          gennaio  2014  i  prodotti  contenenti  nicotina  o   altre
          sostanze  idonei  a  sostituire  il  consumo  dei  tabacchi
          lavorati nonche' i dispositivi  meccanici  ed  elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  che  ne  consentono  il
          consumo, sono assoggettati  ad  imposta  di  consumo  nella
          misura pari al 58,5 per cento  del  prezzo  di  vendita  al
          pubblico. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo in misura pari al  cinquanta  per  cento
          dell'accisa  gravante  sull'equivalente   quantitativo   di
          sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di  un
          chilogrammo convenzionale di sigarette  rilevato  ai  sensi
          dell'art.  39-quinquies  e  alla  equivalenza  di   consumo
          convenzionale determinata sulla base di apposite  procedure
          tecniche,  definite   con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  ragione  del
          tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle sigarette, per il consumo di un campione composto  da
          almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
          di cui sette contenenti diverse gradazioni  di  nicotina  e
          tre con contenuti  diversi  dalla  nicotina,  mediante  tre
          dispositivi per inalazione di potenza non  inferiore  a  10
          watt. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e' indicata la  misura  dell'imposta  di  consumo,
          determinata ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  prodotti  di
          cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma  cessa  di  avere  applicazione   l'imposta
          prevista dal comma 1, le  cui  disposizioni  continuano  ad
          avere applicazione esclusivamente per la  disciplina  delle
          obbligazioni sorte in vigenza  del  regime  di  imposizione
          previsto dal medesimo comma. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai  commi
          1 e 1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione
          da parte dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
          decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2013,  sono
          stabiliti il contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
          le procedure per la variazione dei  prezzi  di  vendita  al
          pubblico dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma  3,
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. 
              5.  In  attesa  di  una   disciplina   organica   della
          produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e
          1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e'  consentita,  in
          deroga  all'art.  74  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 14  ottobre  1958,  n.  1074,  altresi'  per  il
          tramite delle rivendite di cui all'art. 16 della  legge  22
          dicembre  1957,  n.  1293,  ferme   le   disposizioni   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  21  febbraio  2013,  n.  38,  adottato   in
          attuazione dell'art. 24,  comma  42,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  quanto  alla  disciplina  in
          materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti
          ivi disciplinati. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai  commi
          1 e 1-bis e' soggetta alla  vigilanza  dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni  di
          cui all'art. 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione.». 
              - La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  (Relativa  al   coordinamento   di   determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana - 2ª Serie Speciale U.E. n.  44  del  7
          giugno 2010.