Art. 21 
 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' abrogata; 
      2) alla lettera c) le parole: "la differenza e'  caratterizzata
da una formazione specifica, richiesta dalla  normativa  nazionale  e
relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione  richiesta
dalla normativa nazionale riguarda"; 
    b) al comma 3 la parola: "decreto" e' sostituita dalla  seguente:
"provvedimento"; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      "4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia
al richiedente il diritto di scelta, le autorita' competenti  di  cui
all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento  o  una
prova attitudinale nei confronti di: 
        a)  un  titolare  di  una  qualifica  professionale  di   cui
all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di
riconoscimento  delle  proprie  qualifiche   professionali,   se   la
qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera c); 
        b) un titolare di una delle qualifiche professionali  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di
riconoscimento  delle  proprie  qualifiche   professionali,   se   la
qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). 
      4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale  di
cui all'articolo 19,  comma  1,  lettera  a),  che  abbia  presentato
domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali,  se
la qualifica professionale  nazionale  richiesta  e'  classificata  a
norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d),  l'autorita'  competente
di cui all'articolo  5  puo'  imporre  un  tirocinio  di  adattamento
unitamente a una prova attitudinale."; 
    d) al comma 6: 
      1) dopo la parola: "conoscenze," sono inserite le seguenti: "le
abilita' e le competenze formalmente convalidate a  tal  fine  da  un
organismo competente dello Stato membro di provenienza,"; 
      2) dopo le parole: "esperienza professionale" sono inserite  le
seguenti: "ovvero mediante apprendimento permanente"; 
    e) al comma 7 le parole: "Con decreto del  Ministro  interessato"
sono sostituite dalle  seguenti:  "Con  provvedimento  dell'autorita'
competente interessata"; 
    f) al comma 8 la parola: "decreto" e' sostituita dalla  seguente:
"provvedimento"; 
    g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      "8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di  adattamento  o
una prova attitudinale e' debitamente  motivata.  In  particolare  al
richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: 
        a) il livello  di  qualifica  professionale  richiesto  dalla
normativa nazionale e il livello di qualifica professionale  detenuto
dal richiedente secondo la  classificazione  stabilita  dall'articolo
19; 
        b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e  le  ragioni
per  cui  tali  differenze  non  possono  essere   compensate   dalle
conoscenze, dalle abilita' e dalle  competenze  acquisite  nel  corso
dell'esperienza   professionale   ovvero    mediante    apprendimento
permanente  formalmente  convalidate  a  tal  fine  da  un  organismo
competente. 
      8-ter. Al richiedente dovra' essere  data  la  possibilita'  di
svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla
decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.". 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  testo  dell'articolo  22  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il  riconoscimento
          di  cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato   al
          compimento di un tirocinio di adattamento non  superiore  a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi: 
              a) (abrogata); 
              b)  se  la   formazione   ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
              c) se la professione regolamentata include una  o  piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e  la  formazione  richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3. Con provvedimento dell'autorita' competente  di  cui
          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
              4. Nei casi di cui al  comma  1  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale se: 
              a) riguarda casi nei quali si  applica  l'articolo  18,
          lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1,  lettera  d),  per
          quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri professionali e per gli infermieri specializzati
          in possesso di  titoli  di  formazione  specialistica,  che
          seguono la formazione che  porta  al  possesso  dei  titoli
          elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma
          1, lettera g); 
              b) riguarda casi  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
          lettera a), per  quanto  riguarda  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 
              4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
          lascia al richiedente il diritto di  scelta,  le  autorita'
          competenti di cui  all'articolo  5  possono  richiedere  un
          tirocinio di  adattamento  o  una  prova  attitudinale  nei
          confronti di: 
              a) un titolare di una qualifica  professionale  di  cui
          all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia  presentato
          domanda  di   riconoscimento   delle   proprie   qualifiche
          professionali,  se  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettera c); 
              b) un titolare di una delle qualifiche professionali di
          cui  all'articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  che  abbia
          presentato  domanda   di   riconoscimento   delle   proprie
          qualifiche professionali,  se  la  qualifica  professionale
          nazionale richiesta e' classificata a  norma  dell'articolo
          19, comma 1, lettere d) od e). 
              4-ter.  Nel  caso  del  titolare   di   una   qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle
          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica
          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'
          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio
          di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
              6. L'applicazione del comma 1 comporta  una  successiva
          verifica sull'eventuale esperienza professionale  attestata
          dal richiedente al fine di stabilire se  le  conoscenze  le
          abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine
          da  un  organismo  competente   dello   Stato   membro   di
          provenienza,  acquisite  nel  corso  di  detta   esperienza
          professionale ovvero mediante apprendimento  permanente  in
          uno Stato membro o in un Paese  terzo  possano  colmare  la
          differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7.   Con   provvedimento   dell'autorita'    competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
              8. Il provvedimento di cui al comma 7 e'  efficace  tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga; 
              8-bis.  La  decisione  di  imporre  un   tirocinio   di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
              a) il  livello  di  qualifica  professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'articolo 19; 
              b) le differenze sostanziali di cui al  comma  5  e  le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
              8-ter.   Al   richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.".