Art. 21 
 
 
            Procedure a livello nazionale per i prodotti 
                        che presentano rischi 
 
  1. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza  del  mercato  di  cui
all'articolo 20 hanno motivi sufficienti per ritenere che un prodotto
disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per gli aspetti
inerenti alla protezione di interessi pubblici coperti  dal  presente
decreto, effettuano una  valutazione  del  prodotto  interessato  che
investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente  decreto.
A  tal  fine,  gli  operatori  economici  interessati  cooperano  ove
necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che il  prodotto  non  rispetta  le
prescrizioni di  cui  al  presente  decreto,  chiede  tempestivamente
all'operatore economico  interessato  di  adottare  tutte  le  misure
correttive del caso al fine di  rendere  il  prodotto  conforme  alle
suddette prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o  di  richiamarlo  dal
mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura  del
rischio, a seconda dei casi. 
  3. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui al comma 2. 
  5. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e'  ristretta  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti  che  ha  chiesto
all'operatore economico di prendere. 
  6. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le
opportune  misure  correttive  nei  confronti  di  tutti  i  prodotti
interessati  che  ha  messo  a   disposizione   sull'intero   mercato
dell'Unione. 
  7. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende  le
misure correttive adeguate entro il periodo di cui  al  comma  2,  il
Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le  opportune  misure
provvisorie per vietare  o  limitare  la  messa  a  disposizione  del
prodotto sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato  o  per
richiamarlo. La misura  e'  adottata  con  provvedimento  motivato  e
comunicato  all'interessato,   con   l'indicazione   dei   mezzi   di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
e' possibile ricorrere. 
  8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo agli organi segnalanti  la  presunta  non
conformita'. 
  9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  8,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione del prodotto non conforme,  la  sua  origine,  la
natura della presunta non  conformita'  e  dei  rischi  connessi,  la
natura e la durata  delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
argomenti   espressi   dall'operatore   economico   interessato.   In
particolare,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   indica   se
l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti: 
    a) non conformita' del prodotto alle prescrizioni  relative  agli
aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti  nel  presente
decreto; 
oppure, 
    b) carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  3,  che
conferiscono la presunzione di conformita'. 
  10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/34/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con  la
misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  11.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri,  che  qualora,  entro  tre   mesi   dal   ricevimento   delle
informazioni di cui al comma 8, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 
  12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune misure restrittive in relazione al prodotto  in  questione,
come il suo ritiro dal mercato. 
  13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del prodotto ovvero ad
altra prescrizione o limitazione  o  misura  correttiva  adottata  ai
sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o  del  suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o  del  distributore  o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento. 
 
            Note all'art. 21: 
            Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse. 
            Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si
          veda nelle note alle premesse.