Art. 21 
 
Delega al Governo per il riordino degli  strumenti  di  gestione  del
rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto   delle
competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  attivando  gli  istituti  di  concertazione  con  le
organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo  20
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche  in  attuazione
della normativa dell'Unione europea per la politica agricola  comune,
uno o piu' decreti legislativi  per  sostenere  le  imprese  agricole
nella gestione dei rischi e delle crisi  e  per  la  regolazione  dei
mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in
agricoltura,  favorendo  lo  sviluppo  di  strumenti  assicurativi  a
copertura dei  danni  alle  produzioni,  alle  strutture  e  ai  beni
strumentali alle aziende agricole; 
    b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei  danni
da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela  del
reddito degli agricoltori nonche' per compensare gli agricoltori  che
subiscono danni causati da fauna selvatica; 
    c) revisione  della  normativa  in  materia  di  regolazione  dei
mercati con particolare riferimento  alle  forme  di  organizzazione,
accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  e
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione,  che   si
pronunciano  nel  termine  di   sessanta   giorni   dalla   data   di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. 
  3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del  primo  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma  1
e secondo la procedura di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario: 
              «Art. 20 (Istituti della  concertazione).  -  1.  Nella
          definizione delle politiche agroalimentari  il  Governo  si
          avvale  del  Tavolo  agroalimentare  istituito  presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, che e' convocato con
          cadenza  almeno  trimestrale.  Al   Tavolo   agroalimentare
          partecipa  una  delegazione  del  Consiglio  nazionale  dei
          consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30
          luglio  1998,  n.  281,  composta  di  tre   rappresentanti
          designati dal Consiglio medesimo. 
              2.  Le   modalita'   delle   ulteriori   attivita'   di
          concertazione presso il Ministero delle politiche  agricole
          e forestali sono definite con decreto del Ministro.».