Art. 21 
 
 
       Semplificazioni formalita' arrivo e partenza delle navi 
 
  1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi  relativi
alle navi assoggettate alla direttiva 2010/65/UE circa  l'obbligo  di
trasmettere i formulari  IMO  FAL  riguardo  le  dichiarazioni  delle
provviste  di  bordo,  degli   effetti   personali   dell'equipaggio,
dell'elenco  dei  passeggeri  e  delle  merci  pericolose  a   bordo,
all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  dopo  il
comma 15 e' inserito il seguente:  «15-bis.  Le  navi  che  rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19  agosto  2005,
n.  196,  recante  attuazione  della  direttiva  2002/59/CE  relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale che operano tra  porti  situati  nel
territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da  un
porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o  da  una  zona
franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi  della
legislazione doganale, non vi fanno scalo  ne'  vi  si  recano,  sono
esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3,
4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL  numero
1  di  non  trasportare  merci   pericolose   sono   esentate   dalla
presentazione del formulario IMO FAL numero 7.». 
 
          Note all'art. 21: 
              La Direttiva 20 ottobre 2010, n. 2010/65/UE  (DIRETTIVA
          DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  relativa  alle
          formalita' di dichiarazione  delle  navi  in  arrivo  o  in
          partenza da porti  degli  Stati  membri  e  che  abroga  la
          direttiva 2002/6/CE (Testo rilevante ai fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283. 
              Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)
          convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,
          n. 221: 
              "Art.  8.  Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto 
              1.  Al  fine  di  incentivare  l'uso  degli   strumenti
          elettronici per  migliorare  i  servizi  ai  cittadini  nel
          settore del trasporto pubblico locale, riducendone i  costi
          connessi,  le  aziende   di   trasporto   pubblico   locale
          promuovono  l'adozione   di   sistemi   di   bigliettazione
          elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale   e   di
          biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
          (31) 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  e  del  Ministro  delegato   per   l'innovazione
          tecnologica, ai sensi dell' art. 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, sono adottate, in  coerenza
          con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole
          tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto  dal
          comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle  soluzioni
          esistenti. 
              3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita'  del
          servizio ed al fine di assicurarne la  massima  diffusione,
          le  aziende  di  trasporto  di  cui  al  comma   1   e   le
          amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
          di  settore,  consentono  l'utilizzo  della  bigliettazione
          elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
          anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
          nel rispetto del limite  di  spesa  per  ciascun  biglietto
          acquistato, previsto dalle  vigenti  disposizioni,  tramite
          qualsiasi  dispositivo  di  telecomunicazione.  Il   titolo
          digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
          comunicazione. 
              4. Ai fini del recepimento della  direttiva  2010/40/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio  2010,
          recante «Quadro generale per la diffusione dei  sistemi  di
          trasporto intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto
          stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e
          considerata la necessita'  di  ottemperare  tempestivamente
          agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del
          presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti  settori  di
          intervento  costituenti   obiettivi   prioritari   per   la
          diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente,  di
          sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 
              a) uso ottimale  dei  dati  relativi  alle  strade,  al
          traffico e alla mobilita'; 
              b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico
          e del trasporto merci; 
              c) applicazioni ITS per  la  sicurezza  stradale  e  la
          sicurezza del trasporto; 
              d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura
          di trasporto. 
              5. Nell'ambito dei settori  di  intervento  di  cui  al
          comma 4, i sistemi di trasporto  intelligenti  garantiscono
          sul territorio nazionale: 
              a) la predisposizione di servizi di informazione  sulla
          mobilita' multimodale; 
              b) la predisposizione di servizi  di  informazione  sul
          traffico in tempo reale; 
              c) i dati e le procedure per la comunicazione  gratuita
          agli  utenti,  ove  possibile,   di   informazioni   minime
          universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; 
              d)  la  predisposizione  armonizzata  di  un   servizio
          elettronico    di    chiamata    di    emergenza    (eCall)
          interoperabile; 
              e) la predisposizione  di  servizi  d'informazione  per
          aree di parcheggio sicure per gli  automezzi  pesanti  e  i
          veicoli commerciali; 
              f) la predisposizione di servizi  di  prenotazione  per
          aree di parcheggio sicure per gli  automezzi  pesanti  e  i
          veicoli commerciali. 
              5-bis. All'art. 176 del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
              «11. Sulle autostrade e  strade  per  il  cui  uso  sia
          dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo'  essere
          effettuata  mediante  modalita'  manuale  o  automatizzata,
          anche con sistemi di telepedaggio con o senza  barriere.  I
          conducenti devono  corrispondere  il  pedaggio  secondo  le
          modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
          conducenti  devono  arrestarsi  in   corrispondenza   delle
          apposite barriere ed incolonnarsi  secondo  le  indicazioni
          date dalle segnalazioni esistenti o dal personale  addetto.
          I servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma  1,
          lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento  delle
          violazioni dell'obbligo di pagamento del  pedaggio  possono
          essere  effettuati,  previo   superamento   dell'esame   di
          qualificazione di cui  all'art.  12,  comma  3,  anche  dal
          personale dei concessionari autostradali e stradali  e  dei
          loro affidatari del servizio di riscossione,  limitatamente
          alle violazioni commesse  sulle  autostrade  oggetto  della
          concessione nonche', previo  accordo  con  i  concessionari
          competenti,   alle   violazioni   commesse   sulle    altre
          autostrade». 
              6. Il trattamento dei dati  personali  nel  quadro  del
          funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS  avviene
          nel rispetto della normativa  comunitaria  e  nazionale  di
          settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire
          la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi  e
          trattando i dati personali soltanto  nella  misura  in  cui
          tale trattamento sia necessario per il funzionamento  delle
          applicazioni e dei servizi ITS. 
              7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo
          alla diffusione ed all'utilizzo delle  applicazioni  e  dei
          servizi  ITS,  figuranti   nelle   specifiche   comunitarie
          adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal
          diritto comunitario, inclusa, in particolare, la  direttiva
          85/374/CEE   nonche'   alla   legislazione   nazionale   di
          riferimento. 
              8. Gli enti proprietari e i gestori di  infrastrutture,
          di aree di sosta e di servizio e di  nodi  intermodali  sul
          territorio nazionale devono essere in possesso di una banca
          dati relativa all'infrastruttura e al servizio  di  propria
          competenza,   da   tenere   costantemente   aggiornata    e
          consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come  dati
          di tipo aperto.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              9. In attuazione dei  commi  da  4  a  8,  al  fine  di
          assicurare la massima diffusione di  sistemi  di  trasporto
          intelligenti  sul   territorio   nazionale,   assicurandone
          l'efficienza,  la  razionalizzazione  e  l'economicita'  di
          impiego e in funzione del quadro normativo  comunitario  di
          riferimento, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti  per
          materia, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  adottate  le  direttive  con  cui   vengono
          stabiliti i requisiti per la diffusione, la  progettazione,
          la realizzazione degli ITS, per  assicurare  disponibilita'
          di informazioni gratuite di base  e  l'aggiornamento  delle
          informazioni  infrastrutturali  e  dei  dati  di  traffico,
          nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
          nazionale in modo coordinato, integrato e coerente  con  le
          politiche e le attivita' in essere a  livello  nazionale  e
          comunitario. (40) 
              9-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, con  proprio  decreto,  istituisce  un  comitato
          tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei   sistemi   di
          trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per  lo
          Stato, che esercita  anche  le  competenze  attribuite  per
          legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art.
          12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art.  10  della
          legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2  della  legge  29
          dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge
          26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. 
              9-ter. Fino all'attivazione  del  comitato  di  cui  al
          comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'art. 29 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  non  si
          applicano  alle  Commissioni   interministeriali   previste
          dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410,  dall'art.
          10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,  dall'art.  2  della
          legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'art.  5,  comma  2,
          della  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  e   successive
          modificazioni. 
              9-quater. 
              10. Ai fini dell'attuazione della direttiva  2010/65/UE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre
          2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle  navi
          in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri  e  che
          abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
          ottemperare  tempestivamente  agli  obblighi  recati  dalla
          direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
          amministrative  applicate  ai   trasporti   marittimi   con
          l'inoltro in formato elettronico delle  informazioni  e  la
          razionalizzazione  dei  dati  e  delle   dichiarazioni   da
          rendersi dalle navi, in arrivo  o  in  partenza  dai  porti
          nazionali,  che   svolgono   traffico   di   cabotaggio   o
          internazionale  nell'ambito  dell'Unione   europea   ovvero
          provengono o sono dirette in  porti  situati  al  di  fuori
          dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo
          ed alla partenza si svolgono con  il  ricorso  ai  seguenti
          sistemi: 
              a)  SafeSeaNet:  sistema  dell'Unione  europea  per  lo
          scambio di dati marittimi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          196, e successive modificazioni; 
              b) PMIS, Port management  Information  System:  sistema
          informativo per la gestione amministrativa delle  attivita'
          portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 196,  e  successive  modificazioni.  Devono
          comunque  essere  assicurati   la   semplificazione   delle
          procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
          diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito  logistico
          trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al  comma   13.
          Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              11.  L'art.  179  del  Codice  della   navigazione   e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.   179   (Nota   di   informazioni   all'autorita'
          marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima  della
          partenza, il comandante della  nave  o  il  raccomandatario
          marittimo o altro funzionario  o  persona  autorizzata  dal
          comandante fanno pervenire, anche in  formato  elettronico,
          all'autorita' marittima i formulari in  appresso  indicati,
          di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprile
          1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 
              formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 
              formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 
              formulario FAL n. 3 dichiarazione  delle  provviste  di
          bordo; 
              formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti
          personali dell'equipaggio; 
              formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 
              formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 
              formulario FAL n. 7 dichiarazione  merci  pericolose  a
          bordo; 
              dichiarazione sanitaria marittima. 
              Il formulario FAL n. 6, elenco  dei  passeggeri,  reca,
          per i passeggeri che non siano cittadini  di  Stati  membri
          dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
          validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. 
              La comunicazione delle informazioni  di  cui  al  primo
          comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore  o
          al momento in cui  la  nave  lascia  il  porto  precedente,
          qualora  la  navigazione  sia  di  durata  inferiore   alle
          ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
          noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del  viaggio,
          il comandante della nave invia le informazioni  di  cui  al
          primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto  di
          destinazione. 
              All'arrivo in porto, il comandante della nave  comunica
          all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti
          in base alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra
          informazione  da  rendersi   in   ottemperanza   ad   altre
          disposizioni  legislative  o  regolamentari  di   carattere
          speciale. 
              Prima della partenza, il comandante della nave  inoltra
          all'autorita'  marittima  una   dichiarazione   integrativa
          relativa  all'avvenuto  adempimento  di  ogni  obbligo   di
          sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale,  contrattuale  e
          statistico. 
              Il comandante di una nave diretta in un  porto  estero,
          inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita'
          consolare. In  caso  di  inesistenza  di  uffici  consolari
          presso il porto di destinazione,  le  informazioni  vengono
          rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di
          arrivo. 
              Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con
          proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai  formulari
          FAL recepiti dall'Unione europea e regola  gli  adempimenti
          cui sono tenute le navi addette  ai  servizi  locali,  alla
          pesca, alla  navigazione  da  diporto  o  di  uso  privato,
          nonche' per altre  categorie  di  navi  adibite  a  servizi
          particolari.». 
              12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui  all'art.  179
          del codice della navigazione non esime il comandante  della
          nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra
          comunicazione  prescritta   dalla   normativa   dell'Unione
          europea o nazionale di attuazione  di  strumenti  giuridici
          internazionali. 
              13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono definite  le  modalita'  per  la  trasmissione
          elettronica  dei  dati  di  cui  ai   formulari   FAL   con
          l'implementazione  dell'interfaccia  unica  costituita  dal
          sistema  PMIS,  assicurando  l'interoperabilita'  dei  dati
          immessi nel sistema PMIS con il  Safe  Sea  Net  e  con  il
          Sistema informativo delle dogane, per quanto  riguarda  gli
          aspetti di competenza doganale, e la  piena  accessibilita'
          delle informazioni  alle  altre  autorita'  competenti,  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19  agosto  2005,
          n. 196, e successive modificazioni, oltre  che  agli  Stati
          membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va altresi'
          assicurata  rispetto  alle  piattaforme  realizzate   dalle
          autorita'  portuali  per  il  miglior  espletamento   delle
          funzioni di indirizzo e coordinamento  dei  nodi  logistici
          che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              14. L'inoltro delle informazioni  in  formato  cartaceo
          cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a  tale  data  le
          informazioni  di  cui  all'art.  179   del   codice   della
          navigazione, limitatamente ai formulari n. 2,  5,  6  e  la
          dichiarazione sanitaria  sono  direttamente  inoltrate  dal
          comandante  della  nave   anche   all'autorita'   doganale,
          all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  di   frontiera   ed
          all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo. 
              15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del
          formulario  FAL  n.  2  le  navi  soggette  al  regime   di
          monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,
          n. 196, e successive modificazioni, che operano  tra  porti
          situati sul territorio  doganale  dell'Unione,  quando  non
          provengono da un porto situato al di fuori  del  territorio
          dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di
          controllo di tipo I ai sensi della  legislazione  doganale,
          non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate  sono
          comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei  dati  e
          delle informazioni di cui ai restanti formulari  FAL  e  di
          ogni altro dato  che  sia  necessario  acquisire  a  tutela
          dell'ordine e la  sicurezza  pubblica  ed  in  ottemperanza
          della normativa  doganale,  fiscale,  di  immigrazione,  di
          tutela dell'ambiente o sanitaria. 
              16.  Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni
          commerciali comunicati ai sensi del  presente  articolo  e'
          soggetto alla disciplina di cui al decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 
              17. E' abrogato  il  decreto  legislativo  24  dicembre
          2004, n. 335, recante attuazione della direttiva  2002/6/CE
          sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
          partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.". 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale.) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.