Art. 21 
 
                    Modifiche all'articolo 23-ter 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione  di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite
ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.»; 
    b) i commi 2 e 5 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 23-ter Documenti amministrativi informatici 
              1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti
          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono
          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile
          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,
          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
              2. (abrogato) 
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su
          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il
          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli
          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione
          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
          regole tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo  71;  in
          tale caso l'obbligo  di  conservazione  dell'originale  del
          documento e' soddisfatto con la conservazione  della  copia
          su supporto informatico. 
              4. Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione  e
          conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di
          concerto  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo. 
              5. (abrogato) 
              5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.»