(Allegato I-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
                               Collegi 
 
  1. L'assegnazione dei  giudici  e  l'attribuzione  delle  cause  ai
collegi sono disciplinate dal regolamento di  procedura.  Un  giudice
del  collegio  e'  nominato  giudice  presidente   conformemente   al
regolamento di procedura. 
 
  2. Per cause di importanza eccezionale e in  particolare  allorche'
la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della
giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello  puo'  decidere,  su
proposta del presidente, di investire della causa la corte in  seduta
plenaria. 
 
  3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento  di
procedura,  talune  funzioni  ad  uno  o  piu'  dei  giudici  che  lo
compongono. 
 
  4.  Un  giudice  del  collegio  agisce  in  qualita'  di  relatore,
conformemente al regolamento di procedura.