Articolo 21 Collegi 1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio e' nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura. 2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorche' la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello puo' decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria. 3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono. 4. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.