Art. 21 Banche costituite in forma cooperativa 1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonche' degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.