Art. 21 Introduzione nell'Unione di piante specificate originari di Paesi terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente. 1. Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non e' presente nel paese; b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 13, comma 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non e' presente nel Paese; c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente al successivo art. 22, comma 2, e ne' la presenza ne' sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.