Art. 21 Disposizioni di coordinamento 1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»; )) a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»; b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»; c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali». 2. L'importo di 47 milioni di euro, (( versato dalla Camera dei deputati e )) affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.
Riferimenti normativi Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5. Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo del comma 1 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 5.