(( Art. 21-bis 
 
Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi  nei  territori
  colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 
 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  Presidente  della  Regione  Lombardia,  in   qualita'   di
Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a  205
milioni di euro per le finalita' di cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del   citato
          decreto-legge  n.  78  del  2015,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  13.  Rimodulazione  interventi  a  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012 
              01. Il termine di scadenza  dello  stato  di  emergenza
          conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
          cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º
          agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
              1. Il Presidente della regione Lombardia,  in  qualita'
          di  Commissario  delegato  per   la   ricostruzione,   puo'
          destinare fino a 205 milioni di euro per  le  finalita'  di
          cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1º  agosto
          2012, n. 122. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto
          a 140 milioni di euro mediante riduzione  per  l'anno  2015
          dell'autorizzazione di spesa prevista  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  quanto
          a 65 milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11,  comma
          13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
          disponibili nel  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. Le predette  risorse  sono  versate
          sulla contabilita' speciale n. 5713 di cui all'articolo  2,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia. 
              3. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e
          consentire l'attuazione dei piani per  la  ricostruzione  e
          per il  ripristino  dei  danni  causati  dagli  eccezionali
          eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli  obiettivi  del
          patto di stabilita' interno dei  comuni  e  delle  province
          della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e  29
          maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  e
          dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il
          patto regionale  verticale,  secondo  quanto  previsto  dal
          comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
          190,  delle  somme  derivanti  da   rimborsi   assicurativi
          incassati dagli enti locali per danni su  edifici  pubblici
          provocati dal sisma  del  2012  sui  propri  immobili,  che
          concorrono al finanziamento di  interventi  di  ripristino,
          ricostruzione e miglioramento sismico,  gia'  inseriti  nei
          piani   attuativi   del   Commissario   delegato   per   la
          ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per  l'anno
          2015. 
              4. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e
          consentire l'attuazione dei piani per  la  ricostruzione  e
          per il  ripristino  dei  danni  causati  dagli  eccezionali
          eventi sismici del 20 e 29  maggio  2012,  all'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno  2015"
          sono sostituite dalle parole "e comunque non  oltre  il  31
          dicembre 2016". 
              5. All'articolo 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  7  agosto  2012,  n.  135,  dopo  le   parole:   "la
          continuita' produttiva," sono inserite le seguenti: "e  dei
          danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero  di
          stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006  del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,". 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4,  pari  a  33,1
          milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni  di  euro
          per  l'anno   2016,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11,  comma
          13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
          disponibili nel  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri."