Art. 21 Norme di coordinamento 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole «nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva» e' eliminata la congiunzione «,sia» e dopo le parole «per i normodotati» sono eliminate le parole «che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili». 2. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' soppresso. 3. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' abrogato. 4. L'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Lotti, Ministro per lo sport Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Statuto). - 1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, per i normodotati, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport». - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176. - Il testo della legge 15 luglio 2003, 189 (Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili), modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171.