Art. 21 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999,
n.  242,  dopo  le  parole  «nonche'  la  promozione  della   massima
diffusione della  pratica  sportiva»  e'  eliminata  la  congiunzione
«,sia» e dopo le parole «per i normodotati» sono eliminate le  parole
«che, di concerto  con  il  Comitato  italiano  paraolimpico,  per  i
disabili». 
  2. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23  luglio  1999,
n. 242, e' soppresso. 
  3. L'articolo 12-bis del decreto legislativo  23  luglio  1999,  n.
242, e' abrogato. 
  4. L'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Lotti, Ministro per lo sport 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del  decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n.  242,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Statuto). - 1. Il CONI  e'  la  Confederazione
          delle federazioni sportive  nazionali  e  delle  discipline
          sportive   associate   e   si    conforma    ai    principi
          dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le
          deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico
          internazionale, di  seguito  denominato  CIO.  L'ente  cura
          l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale,
          ed  in  particolare  la   preparazione   degli   atleti   e
          l'approntamento dei mezzi idonei per  le  Olimpiadi  e  per
          tutte  le  altre  manifestazioni   sportive   nazionali   o
          internazionali. Cura inoltre, nell'ambito  dell'ordinamento
          sportivo,  anche  d'intesa  con  la  commissione   per   la
          vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela  della
          salute  nelle  attivita'  sportive,  istituita   ai   sensi
          dell'art.  3,  della  legge  14  dicembre  2000,  n.   376,
          l'adozione di misure di prevenzione e repressione  dell'uso
          di sostanze che alterano le  naturali  prestazioni  fisiche
          degli  atleti  nelle   attivita'   sportive,   nonche'   la
          promozione della massima diffusione della pratica sportiva,
          per i normodotati,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616. Il CONI,  inoltre,  assume  e  promuove  le  opportune
          iniziative  contro  ogni  forma  di  discriminazione  e  di
          violenza nello sport». 
              - Il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,
          modificato  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176. 
              - Il testo della legge 15 luglio 2003, 189  (Norme  per
          la promozione della pratica  dello  sport  da  parte  delle
          persone disabili),  modificata  dal  presente  decreto,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171.